DOMANDA
Il limite massimo per la trasmissione al cliente e la registrazione ai fini Iva della fattura è entro il quindicesimo giorno del mese successivo dalla consegna merce; è opportuno inserire la data della trasmissione in fattura o è possibile inserire una data antecedente alla trasmissione? Una volta trasmessa e poi conservata, come devo consegnarla alla mia commercialista?
Francesco Franchetti
RISPOSTA
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, la fattura, recante il dettaglio delle operazioni (consegna beni), può essere emessa una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime (articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/1972)
La data di trasmissione della fattura è un elemento non noto al momento della sua compilazione, perché, ovviamente, successivo. Ritengo quindi che in fattura non possa essere indicata la data di trasmissione al SDI, perché non conosciuta, ed è impensabile poter integrare in un secondo la fattura emessa con la data di trasmissione, considerata la esigenza di immodificabilità della stessa.
In sostanza ha due possibilità.
O utilizzare la “tolleranza” dei 10 giorni concessi dal legislatore al quarto comma dell’articolo 21, primo periodo, per la trasmissione al SDI della fattura (quindi per esempio emettere la fattura delle consegne del mese con data ultimo giorno del mese e trasmetterla al SDI entro il giorno 10 del mese successivo, oppure emettere la fattura con data 15 del mese successivo alle consegne risultanti dai DDT e farla concorrere alla liquidazione IVA del mese precedente.
La Sua commercialista potrà estrarre copia delle fatture, attive e passive, dalla sua area riservata, alla quale potrà avere accesso previa sua delega.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome