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Elezioni nei consigli dell’ordine avvocati e Gdpr: spunti per una campagna a prova di privacy

In periodo di elezioni per il rinnovo dei Consigli degli ordini degli avvocati, una riflessione sui vincoli normativi applicabili per “analogia iuris” anche alla luce del Gdpr e sulle misure organizzative in materia di privacy adottate dai vari ordini professionali.

Pubblicato il 30 Mag 2019

Alessandro Borgese

Main Partner Opilex Labour & Employment Law Firm

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È tempo di elezioni nei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (COA) per il quadriennio 2019-2022, ed i vari ordini e candidati saranno costretti a fare i conti anche con la nuova normativa europea sulla privacy (Gdpr). Non solo nuovi obblighi e parecchi adempimenti per i professionisti, ma adesso anche in seno alle elezioni occorrerà fare riferimento alla normativa di settore.

Campagne elettorali alla prova privacy

Tanti i dubbi che permangono sulla legittimità delle propagande elettorali che i vari professionisti impegnati nella competizione elettorale si accingono a mettere in atto. Questo sembra anche essere un vero banco di prova per le misure organizzative in materia di privacy adottate dai vari ordini professionali.

In questi giorni all’interno delle varie chat dedicate sui social (io per primo ne ho discusso all’interno della chat “Gli Idraulici della Privacy”) è esploso il dibattito su come dovrà essere condotta l’imminente campagna elettorale per il rinnovo delle cariche degli ordini forensi, richiamando ora questo ora quel provvedimento del Garante.

Innanzitutto occorre sottolineare come sul tema non vi siano chiari precedenti da seguire, come giustamente ribadito da tanti colleghi e per tal motivo occorrerà ragionarci su, magari per “analogia iuris”.

L’Autorità Garante per la privacy ha approvato negli ultimi anni diversi provvedimenti in materia di propaganda elettorale tra cui il provvedimento [doc. web 2181429] (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale [doc. web 1165613], fino al più recente provvedimento [Doc. Web 7741244] col quale si individuano i dati che possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, sulla scorta di indicazioni già fornite.

Di quest’ultimo provvedimento si riportano le lettere E ed F, rispettivamente i dati estratti da fonti pubbliche e i dati non utilizzabili in alcun modo.

Dati estratti da fonti “pubbliche”

Possono essere utilizzati senza il consenso degli interessati i dati personali estratti dalle fonti “pubbliche” sotto elencate, utilizzabili per finalità di propaganda elettorale e di comunicazione politica:

  • le liste elettorali tenute dai comuni;
  • l’elenco degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo;
  • le liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;
  • l’elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto;
  • l’elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all’estero aventi diritto al voto per l’elezione del Comitato degli italiani all’estero.

In un’ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l´Autorità ha esonerato, con il provvedimento del 6 marzo 2014 (doc. web n. 3013267) i partiti, i movimenti, i comitati e i singoli candidati, che fanno propaganda elettorale, utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali) dall’obbligo di rendere  l’informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle “primarie” e fino al sessantesimo giorno successivo.

Ciò però a condizione che, nel materiale informativo inviato, sia comunque chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, email, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale gli interessati possono rivolgersi per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dati non utilizzabili

Non sono, invece, in alcun modo utilizzabili a fini di propaganda elettorale:

  • Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali (ad esempio, dati tratti da anagrafi della popolazione residente, archivi dello stato civile, liste elettorali di sezione già utilizzate; dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista; dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o per la prestazione di servizi; dati tratti da elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali, indirizzi tratti dall´Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, ecc.);
  • Dati resi pubblici in base alla disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (ad esempio: recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti pubblici, ecc.);
  • Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche (ad esempio: i dati che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici del loro ente per l´espletamento del proprio mandato o dei propri compiti istituzionali, ecc.);
  • Dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura (ad esempio, medici, strutture sanitarie, nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti, ecc.);
  • Dati contenuti negli elenchi telefonici;
  • Dati reperiti sul web (ad esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail, ecc. raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software, oppure pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa, oppure ricavati da social network, forum o newsgroup, ecc.).

Per un quadro completo sul corretto trattamento dei dati personali nel campo del rapporto tra elettori e partiti politici si può consultare il provvedimento del Garante (doc. web n. 3013267).

Applicazione alle elezioni COA

I due punti del provvedimento mettono in risalto temi particolarmente attinenti al caso di cui ci si occupa però, ricordando che si tratta di provvedimenti resi in tema di elezioni politiche e disciplinanti l’attività di partiti politici e/o similari, applicabili alle elezioni COA solo per “analogia iuris” come già detto.

In primo luogo queste norme tendono a tutelare i destinatari delle campagne elettorali ovvero i cittadini avente diritto di voto, che potrebbero essere assimilati per analogia agli avvocati iscritti all’albo aventi diritto di voto.

Se quindi alla lettera E del provvedimento si legge che è ammissibile senza consenso degli interessati l’utilizzo da parte dei partiti politici dei dati estratti dalle liste elettorali tenute dai comuni, vien da se domandarsi se sia possibile prevedere una eguale libertà di utilizzo di analoghe liste di avvocati aventi diritto al voto tenute però in questo caso dai vari ordini professionali.

Gli ordini professionali hanno per definizione le liste dei propri iscritti, liberamente consultabili da chiunque, che contengono tutti i dati forniti dai propri iscritti. Ma sono utilizzabili e se si in ogni loro elemento o i COA debbono adoperarsi per predisporre delle liste funzionali ad eventuali consultazioni da parte dei candidati per il rinnovo delle cariche elettive?

Alla lettera F del provvedimento si legge che tra i dati che non potranno essere in ogni modo utilizzati vi sono gli indirizzi tratti dall’Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti.

È ovvio che una siffatta norma non può che essere unanimemente ritenuta opportuna e appropriata nell’alveo della sua genesi, ma applicata alle elezioni del COA potrebbe aprirsi quantomeno a delle riflessioni. Magari è da ritenere attuabile sic et simpliciter o magari se si considera la tipicità del caso, si potrebbe prendere in considerazione un’apertura a tale utilizzo con delle dovute e appropriate misure di protezione.

I suddetti principi debbono essere necessariamente coniugati, tra l’altro, con quanto riportato dall’art 69 del Codice Deontologico Forense ovvero al richiamo del principio di “correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni”.

Quanto di scorretto o di attività non consona si ravvisi nell’invio di un messaggio whatsapp ai vari colleghi con cui si intrattengono rapporti personali extra professionali sarebbe opportuno comprendere e disciplinare per evitare inutili derive interpretative.

In merito al ruolo attivo dei vari COA nella tornata elettorale che ci apprestiamo a vivere, gli stessi non possono essere onerati di funzioni e compiti che invece sono proprio dei candidati, essendo quest’ultimi tenuti al rispetto delle regole in materia di propaganda elettorale e del richiamato codice deontologico. Quindi i vari COA non dovrebbero essere identificati con posizioni di Titolarità del trattamento dei dati in riferimento alla competizione elettorale essendo tale ruolo insito nei candidati e/o nelle liste elettorali.

Inutile sottolineare l’importanza di un’azione condivisa e concordata su base nazionale quale auspicabile risoluzione delle varie tematiche in discussione.

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