DOMANDA
Volevo porle un quesito inerente la fattura elettronica differita. Fino ad oggi è consuetudine aziendale procedere all’emissione di 2 fatture differite mensili il 15 e il 30/31 riepilogando i ddt del mese di riferimento (ovviamente le due ft vengono di fatto retrodatate rispetto al momento di effettiva formazione). Volevo chiederle se fosse possibile non stravolgere il tutto con la fatturazione elettronica differita e continuare con questo metodo datando la fattura xml sempre il 15 o fine mese ma inoltrando le 2 fatture al sdi con una data successiva a quella riportata nel file ft sempre ovviamente entro il 15 del mese.
Sono consapevole che sarebbe corretto datare ed inoltrare al sdi la fattura differita emessa entro il 15 del mese successivo e farla concorrere nella liquidazione dei ddt, ma alcuni clienti di studio avanzano serie difficoltà nella gestione degli incassi perché con questo modus operandi, a loro modo di vedere allungherebbero le concessioni di dilazioni di pagamento (es. 30 giorni data fattura).
Volevo un suo chiarimento sul reale problema o se di fatto è possibile ovviare con un consiglio sia durante il semestre grigio senza sanzioni che a partire dal 1 luglio 2019.
Sergio Girasole
RISPOSTA
La procedura da Lei seguita è corretta sino al 30 giugno 2019, successivamente dovrà essere modificata.
Infatti, sino al 30 giugno 2019 la fattura potrà essere emessa entro il termine per la liquidazione IVA periodica. Ossia, per tutti i DDT emessi nel mese di gennaio 2019, il termine per spedire la fattura elettronica è il giorno 16 del mese di febbraio (articolo 10, comma 1, lettera a, D.L. 119/2018).
A regime (ossia dal 1 luglio 2019) la fattura elettronica potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione (articolo 21 quarto comma, DPR 633/1972).
Lei pertanto potrà operare con due modalità alternative:
- Emettere un’unica fattura a fine mese, da trasmettere al Sistema di Interscambio entro il giorno 10 del mese successivo, avvalendosi del disposto dell’articolo 21, quarto comma, lettera a), DPR 633/1972, che così dispone: “ per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 … , può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”;
- qualora intendesse mantenere la consuetudine della emissione di una fattura a metà mese per le consegne dei primi 15 giorni del mese, la fattura dovrà comunque essere spedita al sistema di interscambio entro 10 giorni dalla sua emissione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome