Le nuove regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – introdotte con un provvedimento del Ministro dell’Economia e Finanze emanato a fine 2018 – apportano semplificazioni nel 2019 per ciò che riguarda le modalità di calcolo, ma quadruplicano gli adempimenti per i contribuenti, che vedono passare da annuale a trimestrale l’obbligo di pagamento dell’imposta. Esaminiamo le modifiche introdotte e ipotizziamo una soluzione per evitare sprechi di tempo sia da parte dei contribuenti che delle Autorità di controllo.
La modifica normativa su bollo delle fatture
Per le fatture di importo superiore a 77,47 euro emesse senza esposizione dell’IVA è dovuta l’imposta di bollo in misura fissa pari a 2,00 euro. Sulle fatture cartacee l’imposta di bollo poteva essere assolta col contrassegno adesivo prestampato, oppure in maniera virtuale, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972.
Sino al 31 dicembre 2018, le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche erano regolate dall’articolo 6 del Decreto MEF del 17 giugno 2014, secondo cui il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno era effettuato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il decreto del 28 dicembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 7/1/2019, ha modificato il citato articolo 6 prevedendo che:
“Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.
Documenti soggetti e documenti esenti
L’applicazione dell’imposta di bollo è normativamente alternativa rispetto all’imposta sul valore aggiunto per il disposto dell’articolo 6 della Tabella Allegata al DPR 642/1973, che stabilisce la esenzione assoluta di “Fatture ed altri documenti … riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”; per “i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Sono quindi esenti da bollo le fatture/autofatture emesse per cessioni di beni con iva assolta all’origine (per esempio, nel settore dell’editoria) o in relazione alle operazioni di reverse charge, anche relativo alle cessioni intracomunitarie.
Sono inoltre esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse per operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (articolo 8, comma 1, lettere a) e b) DPR 633/1972).
Sono invece assoggettate all’imposta di bollo le fatture (o documenti) di importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato ad Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, DPR 633/72);
- le fatture non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, comma 1, lett. c), DPR 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, DPR 633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 DPR 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, etc. (Risoluzione Ministero delle Finanze 290586/1978), che sono pertanto esenti da bollo;
- le fatture emesse per operazioni esenti da IVA (art.10 Dpr 633/72) o escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.
L’imposta di bollo si applica anche alle fatture emesse nei confronti dello Stato, ma ai sensi dell’articolo 8 del DPR 642/1972 essa rimane a carico del cedente; quindi, il bollo va esposto in fattura, ma il suo importo non deve concorrere a formare il totale dovuto.
Come rendere effettiva la semplificazione
La modifica ha il pregio di rendere più semplice l’assolvimento dell’imposta, mediante una autoliquidazione che l’Agenzia effettuerà sulla base dei dati transitati nel SDI; ci auspichiamo che alla liquidazione faccia seguito una informazione destinata al contribuente, per e-mail o con un sms, che lo avvisi che nella sua Area Riservata è stato predisposto il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia la semplificazione potrebbe capovolgere il rapporto costi / benefici qualora gli importi dovuti siano minimali. Per quanto la procedura possa essere semplificata, l’attività di pagamento (per il contribuente) e di controllo (per la Amministrazione Finanziaria) comporta un dispendio di tempo che deve essere giustificato da importi che non siano minimali. Considerato che attualmente l’importo minimo da versare è pari a Euro 1,03, potrebbe accadere che si debba pagare un F24 anche per soli 2 Euro. E ciò non appare razionale.
Per evitare ciò, si potrebbe fissare una soglia al di sotto della quale il pagamento sia rinviato al trimestre successivo, con l’emanazione di una norma simile a quella esistente in materia di IVA, per cui quando il debito periodico, da versare all’erario, è inferiore a 25,82 euro, si riporta in aumento per il periodo successivo, magari prevedendo un termine massimo annuale. Ciò porterebbe indubbi vantaggi anche all’Amministrazione finanziaria, che avrebbe certamente un beneficio nel gestire un numero più limitato di controlli.