DOMANDA
Vorrei conoscere il comportamento corretto in merito alla presente situazione:
Contribuente società che mensilmente offre ai propri clienti servizi inerenti lo smaltimento dei loro rifiuti, organizzando il trasporto e il successivo smaltimento occupandosi direttamente di tutte le pratiche e compilazione della documentazione richiesta. Insomma si occupa dell’intermediazione nel campo gestione rifiuti.
Rientrando nel campo della produzione di servizi, l’obbligo di emissione della fattura coincide con il momento dell’incasso del corrispettivo.
Al fine di incassare i corrispettivi pattuiti, la società emette una fattura a fine mese per tutti i servizi prestati e solitamente l’incasso di tal fatture avviene dopo 60/90 giorni dalla data della fattura.
A far tempo dal 01 agosto 2019, è corretto sostenere che la fattura che verrà emessa per esempio in data 08 agosto e riferita ai servizi prestati nel mese di luglio, che entro lo stesso termine dell’8 agosto dovrà essere inviata allo SDI, concorrerà alla liquidazione IVA del mese di agosto e non a quella del mese di luglio, in quanto il momento di esigibilità viene anticipato rispetto alla data di incasso e coinciderà con la data di emissione della fattura?
In tale caso è corretto sostenere che non dovrebbe essere riportato alcun riferimento in merito alla data di esigibilità, in quanto seppure la fattura si riferisca a servizi eseguiti nel mese di luglio, il momento di esigibilità sarà unicamente da riferirsi alla data di emissione della fattura che anticipa quello che sarebbe stato il vero momento in cui si manifesterebbe l’esigibilità, ovvero la data di incasso, nel caso in cui non fosse anticipato il momento di emissione della fattura?
Eventualmente la società, riporterà la data di esecuzione dei servizi ai soli fini di dare la possibilità al cliente di imputare in maniera puntuale e corretta, il costo nell’esatto periodo di competenza.
Grazie.
Roveda Mario
RISPOSTA
Per effetto delle modifiche all’art.21, comma 4, primo periodo, ad opera dell’art.11 del D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019 la fattura dovrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione.
Quindi, se lei emetterà la fattura in data 8 agosto 2019, avrà tempo 18 agosto per trasmetterla al sistema di interscambio.
A questo punto – salve ovviamente le sue legittime esigenze di rinviare di un mese il pagamento dell’IVA e che potrebbero comunque essere affrontate contrattualmente col cliente – la soluzione più semplice sarebbe di emettere la fattura ogni fine mese. Ciò eviterebbe, sia lato emittente che ricevente, di inserire ulteriori dati per evidenziare il corretto periodo di competenza.
Confermo per il resto la sua attenta e puntuale analisi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome