Esperto risponde

Fatturazione elettronica immediata e differita: le corrette date di emissione

Pubblicato il 22 Gen 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Chiedo come devo affrontare i seguenti casi relativamente alla fatturazione elettronica.

Riguardo alla fatturazione immediata, nel caso emettessi una fattura con data 31 gennaio 2019 per poi inviarla tramite SDI il 02 febbraio 2019, l’Iva sarebbe detraibile per il destinatario nel mese di febbraio e per chi la emette nel mese di gennaio?

A proposito invece della fattura differita o riepilogativa, ho dieci ddt di varie date del mese di gennaio 2019 e voglio emettere la fattura riepilogativa a fine mese: la emetto e la invio sul portale il 31 gennaio 2019 oppure ho tempo fino al 15 febbraio 2019 per emetterla con data 15 febbraio 2019 e inviarla sul portale?

In questo caso l’iva sia per il destinatario che per chi emette la fattura rientrerà nella liquidazione di gennaio 2019?

Sara Leonardelli

RISPOSTA

La fattura immediata deve essere trasmessa entro dieci giorni dalla effettuazione della operazione. Transitoriamente sino al 30 giugno 2019 (che sembra stia per essere prorogato al 30 settembre 2019) il termine è sostanzialmente quello della liquidazione del mese successivo (quindi il giorno 16) a quello della operazione.

Se lei emette la fattura immediata  il 31 gennaio 2019 e la trasmette il 2 febbraio 2019, per lei l’IVA è dovuta col la liquidazione del mese di gennaio 2019 (mese di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 DPR 633/1972; simmetricamente, per chi riceve la fattura, l’IVA sarà detraibile con la liquidazione del mese di gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1 del DPR 100/1998, che così recita:

“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese”.

Per quanto riguarda la fattura differita invece, faccio presente che le fatture emesse per i beni ceduti nel mese di gennaio 2019 potranno essere emesse e spedite entro il 15 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972.

Se il suo cliente riceverà la fattura in tempo utile per la liquidazione IVA periodica (ossia entro il 16 febbraio,(vedi sopra il riferimento all’articolo 1 del DPR 100/1998), potrà computarla in detrazione nel mese di Gennaio 2019.

Tenga presente che in base all’attuale contesto normativo esistente, questa regola vale da gennaio a novembre, perché  l’IVA sulle fatture di dicembre 2019 spedite a gennaio 2020, sarà  detraibile a partire dalla data del ricevimento, ossia dalla liquidazione di gennaio 2020. Ciò è dovuto alla criticata formulazione del comma 1 dell’articolo 25 del DPR 633/1972 che così recita:

“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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