Agenzia delle Entrate

Norme fattura elettronica, le risposte ai principali dubbi interpretativi

Dai codici per l’autofattura agli obblighi di conservazione fatture per un soggetto in regime forfaittario, ecco le risposte ad alcuni comuni dubbi interpretativi date dall’Agenzia delle Entrate in un recente incontro

Pubblicato il 25 Gen 2019

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Come gestire una fattura elettronica a cavallo tra il 2018 e il 2019? Un soggetto in regime forfettario è tenuto alla conservazione elettronica? Quali codici usare per l’autofattura?

Per avere un chiarimento dall’Agenzia delle Entrate, su questi e altri quesiti che stanno caratterizzando l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria, si è svolto qualche giorno fa un incontro promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

In questo articolo si riassumono le più rilevanti tematiche affrontate e risolte dagli esperti dell’Agenzia delle entrate.

Emissione nel 2019 di fatture ricevute a fine 2018: che fare

Una casistica molto particolare e frequente è quella con data di fine dicembre del 2018. La questione verte sul comportamento corretto da tenere per l’emissione e gestione delle fatture attive datate 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o tramite PEC nei primi giorni del 2019. L’emissione andava fatta in formato analogico o elettronico?

L’Agenzia delle entrate facendo anche riferimento ad una FAQ già presente sul proprio sito, integrando la risposta, conferma queste tipologie di fatture possono essere emesse in formato analogico.

Inoltre l’Agenzia delle entrate ha chiarito ulteriormente che per il cessionario/committente le fatture possono essere detratte direttamente nel mese di gennaio 2019. Sempre per le fatture datate 30 dicembre 2018 ed inviate in questo caso elettronicamente con un lieve ritardo entro i primi giorni di gennaio 2019, l’Agenzia afferma che non saranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 5 bis del Decreto legislativo 472/97.

Fattura immediata e differita

Gli esperti intervenuti all’incontro hanno anche chiarito che nel caso di fatturazione immediata il documento deve avere la data di effettuazione dell’operazione, anche nel caso in cui sia trasmessa entro il termine della prima liquidazione, beneficiando della moratoria delle sanzioni. Per quanto riguarda la fatturazione differita il documento deve riportare la data di emissione, coincidente con quella di trasmissione al SDI, perché la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati obbligatoriamente nel corpo della fattura.

Consumatori finali persone fisiche

Come poco sopra riportato il Garante Privacy ha censurato alcuni aspetti del sistema fatturazione elettronica avviando un intenso confronto con l’Agenzia delle Entrate alla fine del quale si è deciso che per l’accesso al servizio di consultazione dei dati riferiti ai consumatori finali persone fisiche non sarà più possibile attivare la delega ad un soggetto terzo, compreso anche la delega prevista dall’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998.

A partire dal 3 luglio sarà accessibile un’apposita area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate dove i consumatori finali persone fisiche potranno leggere e scaricare le fatture che sono state trasmesse a loro dal Sistema di Interscambio. Per aderire a tale servizio a partire dal mese di aprile sarà resa disponibile apposita procedura dall’Agenzia delle entrate.

Agenzie di viaggio – tour operator

Altra questione aperta riguarda l’eventuale obbligo di emissione della fattura elettronica per un’agenzia di viaggi organizzatrice, i cosiddetti tour operator. In caso di risposta affermativa è stato chiesto agli esperti dell’Agenzia delle entrate quale indirizzo telematico deve essere indicato dal tour operator nella autofattura emessa per le provvigioni, in considerazione del fatto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice a compilare la fattura elettronica ordinaria “Tipo Documento” TD01, evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria. Sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle FAQ è già presente una risposta sul tema, in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice ad emettere fattura, e sono indicate le modalità di corretta compilazione dei vari campi della fattura.

Per quanto riguarda le modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il Sistema d’Interscambio consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa. In rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n.340/1999 concernente l’obbligo di comunicazione all’agenzia viaggi intermediaria delle provvigioni riconosciutele tramite l’autofattura, il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli, senza particolari formalismi (quindi anche semplice email) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura, eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SDI.

In ogni caso gli esperti dell’Agenzia delle Entrate ricordano che una copia conforme all’originale della Fattura Elettronica (elaborata e non scartata dal Sistema d’Interscambio) sarà sempre presente nella sezione Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA del portale Fatture e Corrispettivi sia dell’agenzia viaggi intermediaria che dell’agenzia viaggi organizzatrice.

Soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione di invio dei dati al sistema Tessera sanitaria

Solo per l’anno 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria andrà emessa la fattura elettronica. Questa disposizione vale dal rifiuto del paziente. Gli esperti dell’Agenzia delle Entrate ricordano che per evitare duplicazioni negli adempimenti ed al fine di rendere compatibile il sistema fatturazione elettronica con la vigente normativa sulla privacy, la Legge 145/2018 ha riscritto l’articolo 10-bis del Decreto legge 119/2018, prevedendo per gli interessati solo per l’anno 2019 non l’esonero ma il divieto di emissione delle fatture elettroniche.

Tale nuovo testo della norma in questione porta a far si che il divieto di emissione di fattura elettronica si configura semplicemente per la presenza di prestazioni sanitarie i cui dati sono potenzialmente trasmissibili al sistema Tessera Sanitaria.

Autofatture (elettroniche)

È stato chiesto all’Agenzia delle entrate di fornire informazioni relativamente alle autofatture per omaggi, per autoconsumo e per finalità estranee all’attività dell’impresa.

In particolare, se le stesse debbano essere obbligatoriamente inviate al SDI, con utilizzo del codice tipo fattura TD01 come già interpretabile da lacune risposte fornite nelle FAQ presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate. Sul punto gli esperti dell’Agenzia delle entrate hanno chiarito che per le autofatture relative ad omaggi, autoconsumo o destinazione estranea all’attività dell’impresa deve essere utilizzato sempre il codice TD01 e non il TD20.

Inoltre, si è chiarito che le integrazioni di fatture nazionali soggette al regime di reverse charge non devono ma possono essere inviate al SDI, anche in questo caso il codice TD01. E tale comportamento va tenuto anche per le autofatture relative per estrazione dei beni da un deposito Iva, che quindi vanno utilizzando il codice TD01.

Soggetti forfettari e conservazione fatture

Un altro tema rilevante affrontato è quello soggetto forfettario che, pur non comunicando nessun indirizzo PEC si vede comunque recapitare una fattura elettronica da parte di un fornitore che ha prelevato tale indirizzo dal registro pubblico INI-PEC.

L’Agenzia rileva che tale invio elettronico non fa nascere in capo al destinatario l’obbligo di conservazione elettronica. Pertanto, soggetto in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche e quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur in assenza di una specifica comunicazione, in modo analogico.

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