DOMANDA
Riceviamo periodicamente delle campionature di merce dalla Cina. Ricevo regolarmente la fattura elettronica dallo spedizioniere che mi addebita il trasporto, e funge da sostituto di imposta per l’incasso degli oneri doganali e dell’iva sugli oneri stessi più l’iva sulla merce.
Come sostituto di imposta lo spedizioniere mi fattura dazi e iva esente art. 15.
Ma l’iva della bolla doganale come la recupero? Fino al 31/12/2018 registravo sul registro acquisti la bolla doganale (come una comune fattura fornitore) e riuscivo a recuperare l’iva, dal 01/01/2019 la bolla doganale sul sistema di interscambio non c’è come la metto in Iva? Registro la fattura su un sezionale diverso creato apposta per tenerlo in evidenza?
Sabrina Scaglioni
RISPOSTA
Le bollette doganali continuano ad essere emesse in maniera analogica, e devono essere registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR 633/1972, che così recita: “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa”.
L’annotazione della bolletta doganale le attribuisce la possibilità di detrarre l’IVA assolta.
Considerato che l’articolo 1, comma 3-bis, del Decreto legislativo 127/2015 prevede che i soggetti che emettono e ricevono le fatture elettroniche (e limitatamente ad esse) “… sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, e poiché il medesimo esonero non è disposto per i soggetti che ricevono fatture analogiche, potrebbe essere opportuno – come da lei proposto – annotare le fatture su un sezionale riservato ai documenti analogici.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome