DOMANDA
Nel caso di fattura elettronica emessa verso soggetto residente in Vaticano, valgono le stesse regole che si applicano per i non residenti? Quindi utilizzare anche il codice univoco XXXXXXX?
Alberto Pugliese
RISPOSTA
Le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano sono considerate cessioni all’esportazione, per effetto della assimilazione contenuta nell’articolo 71 del DPR 633/1972, primo comma, che così stabilisce:
“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano…”.
Quindi la fattura elettronica va emessa con:
- codice destinatario XXXXXXX, non inserendo il codice fiscale;
- cap 000000;
- campo Codice Paese, la sigla del Paese di residenza del cessionario/committente;
- campo id partita IVA, l’identificativo IVA del cliente o convenzionalmente valori numerici in caso di soggetto privato.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome