DOMANDA
vorrei cortesemente avere una conferma e/o chiarimenti su come materialmente operare per la registrazione delle fatture ricevute.
esempio:
Data fattura 25.1.2019
a.1 ricevuta “copia di cortesia” in data 27.1.2019
a.2 annotazione su registro acquisti con data di registrazione 27.1.2019
a.3 ricevuta fatt. elettronica in data 8.2.2019
Si chiede:
- può valere l’annotazione sui registri della fattura di cortesia effettuata in data 27.1.2019 allegando alla stessa la fattura elettronica sulla quale verrebbe indicata la data di ricezione (8.2.2019)?
O
- è necessario stornare la registrazione del 27.1.2019 ed annotare la fattura elettronica con data 8.2.2019, quindi nel mese di febbraio, pur facendola concorrere alla liquidazione del mese di gennaio?
Angelo Iurilli
RISPOSTA
La fattura “di cortesia” non è un documento surrogatorio della fattura elettronica e non può essere quindi utilizzato ai fini delle annotazioni e per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Se Lei ha ricevuto la fattura elettronica l’8 febbraio 2019, la detrazione dell’imposta non potrà avvenire che con la liquidazione del mese di febbraio, considerato che l’articolo 1 del DPR 100/1998, prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu