DOMANDA
Continuo a leggere che dal 1° luglio ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la fatturazione e questo mi preoccupa molto.
Sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia affermato nelle faq riportate da organi di stampa di settore che dal 1° luglio la data fattura dovrà essere la medesima della trasmissione a SDI.
Ciò vorrebbe dire che si prospetterebbe una situazione molto confusionaria:
Data DDT 25/7
Data fattura differita e trasmissione a SDI 2/8 con evidenziata la data dell’operazione su apposito campo (25/7); mese di competenza IVA luglio
mentre coi criteri di prima
Data DDT 25/7
Data fattura 31/7
Data invio a SDI 2/8
Se così fosse si creerebbe una asincronia tra la competenza IVA e la data/registrazione della fattura che sarebbero in due mesi diversi.
E non solo, si creerebbe anche una scorretta tempistica nella registrazione dei ricavi (e di conseguenza anche dei costi per chi le fatture le riceve), con grosse difficoltà per chi effettua bilanci mensili o trimestrali.
Ho visto che Lei più volte su agendadigitale.eu e anche rispondendomi direttamente continua a ritenere possibile anche dopo il 1° luglio questa situazione:
Data DDT 25/7
Data fattura 31/7
Data invio a SDI 2/8
Ha avuto nuovi elementi a sostegno della sua tesi?
In effetti, l’attuale tracciato xml, prevede solo e solamente la data fattura, che è quella che determina la competenza IVA. Senza una modifica sarebbe impossibile quanto affermato dall’AE.
Matteo Fornasa
RISPOSTA
Col primo luglio entreranno in vigore le modifiche apportate all’art.21 del DPR 633, apportate dal D.L. 119/2018, cioè:
– La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 10 giorni dalla data di effettuazione della operazione, individuata dall’articolo 6 del DPR 633/1972;
– Verrà aggiunto alla FE il campo “data di effettuazione della operazione” che dovrà essere indicato se diverso rispetto alla “data fattura”.
Il legislatore ha risolto il problema – che nel periodo transitorio è attenuato dai più ampi termini di trasmissione della FE – attribuendo la possibilità che possano essere emesse fatture, senza incorrere in penalità, che siano progressive per numero ma non per data di effettuazione della operazione.
Per esempio, se Lei dovesse accorgersi il 5 agosto 2019 di aver ricevuto un bonifico in data 31 luglio 2019, ed avesse emesso in data 1 agosto già altre fatture, potrebbe emettere la fattura con data 5 agosto 2019, indicando come data di effettuazione operazione 31 luglio 2019, salvando così la progressione della data fattura e della numerazione.
Nulla è cambiato nel caso di fatturazione differita; Lei ha tempo il giorno 15 del mese X+1 per emettere una fattura riepilogativa delle consegne del mese X, facendo concorrere l’IVA dovuta alla liquidazione del mese X.
Non ritengo che si possa affermare che la data fattura debba essere uguale a quella di trasmissione, quanto meno sul piano teorico, perché la spedizione avviene in un tempo successivo alla compilazione della fattura: Lei potrebbe compilare una fattura alle ore 23,50, ma fare click alle 23,59 o alle 00,01, e ciò sarebbe determinante. In ogni caso la fattura si ha per emessa al momento della sua spedizione, per cui sarebbe pleonastico ripetere nella fattura elettronica la data di emissione, attribuita in maniera certa dal SDI, rischiando di commettere un errore.
Potremmo avere qualche contributo in più quando saremo a conoscenza della modalità di attuazione delle modifiche al tracciato della Fattura PA, a cui faranno certamente seguito ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mi permetto di suggerire di dare rilevanza alla sostanza dei comportamenti, e considerare che eventuali condotte, anche formalmente non corrette, che non arrechino danno all’Erario o ostacolo all’attività di accertamento non sono sanzionabili a norma dell’articolo 6, comma 5-bis, Decreto legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome