DOMANDA
Volevo porle un quesito in merito ai riferimenti ai ddt, da inserire in una fattura elettronica che riporta al suo interno tutte le operazioni di vendita effettuate in un mese, ciascuna delle quali è accompagnata da buono di consegna cartaceo.
Premetto che ho compilato la fattura campo per campo con codice, descrizione, quantità e prezzo unitario. A questo punto il software indica di inserire i riferimenti ai ddt e mi chiedevo se fosse possibile inserire solo numero e data dei buoni cartacei, tralasciando il numero di righe alle quali il ddt si riferisce.
Dario Castagnolo
RISPOSTA
Le regole per la fatturazione differita sono dettate dalla lettera a), comma 4, dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che così recita:
“Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Il dettaglio delle operazioni deve essere interpretato in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, che richiede la indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Le specifiche tecniche, allegato A al provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, punto 2.1.7, definiscono “RiferimentoNumeroLinea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all’intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato”.
Sembrerebbe quindi che l’unico caso in cui il riferimento alle righe del DDT possa essere omesso sia quello in cui vi sia coincidenza tra i beni indicati in fattura e i beni indicati in DDT. In relazione a quanto precede potrebbe dedursi che nella ipotesi di presenza di più documenti di trasporto in un’unica fattura, il riferimento alla riga sia obbligatorio, per quanto l’eventuale mancanza non dovrebbe generare alcun errore, essendo il campo definito dalle specifiche tecniche “elemento non obbligatorio”.
Le segnalo infine che l’Agenzia delle Entrate, ad uno specifico quesito che chiedeva come poter evitare di indicare il dettaglio delle operazioni, ha risposto l’allegazione dei ddt alla fattura elettronica è alternativo alla indicazione delle singole operazioni, e che “qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome