DOMANDA
Sulle fatture cartacee è stato sempre indicato il domicilio, cioè il luogo di esercizio dell’attività, sia dal cedente sia dal cessionario, ai sensi dell’art. 43 del C.C.- Adesso il QR code, per le fatture elettroniche, indica la residenza, che quasi sempre corrisponde col domicilio fiscale. Si può continuare a indicare il luogo di esercizio di attività o tale indicazione potrebbe essere contestata e sanzionata? Nel caso di utilizzo del QR code dove si può indicare anche il luogo di esercizio dell’attività?
Tito Patrelli
RISPOSTA
Gli elementi che identificano le parti nella fatturazione elettronica sono il codice fiscale e la partita IVA. I controlli che effettua il Sistema di interscambio sono relativi a alla “validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere”. I controlli sui campi relativi agli indirizzi nei blocchi <<Sede>> della FE riguardano la loro presenza e non la loro congruità.
L’articolo 21, secondo comma, lettera c), del DPR 633/1972, prescrive che nella fattura debbano essere indicate “la residenza o domicilio” del soggetto cedente o prestatore e del soggetto cessionario o committente.
Per la persona fisica, il domicilio è luogo in cui è stabilita “la sede principale dei suoi affari ed interessi”, mentre la residenza è il luogo in cui dimora. (articolo 43 C.C.).
La alternatività prevista dall’art. 21 tra la indicazione del domicilio o della residenza dovrebbe rendere valida ciascuna delle due possibilità, anche perché all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate risultano sia il luogo in cui il soggetto ha la residenza, sia il luogo, se diverso, in cui esercita l’attività (quindi, il domicilio).
In ogni caso mi sento di escludere l’applicabilità di sanzioni, considerato che il comma 5-bis dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 472/1997, così dispone:
“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome