GLI IMPATTI DELLA AI

Intelligenza artificiale e contratti, attenti al vendor lock-in: il rischio

Con il ricorso a sistemi di AI gli accordi di fornitura cambiano schema. Tra i possibili “effetti collaterali” da scongiurare, la dipendenza economica dei clienti dagli erogatori di servizi AI. Ecco le contromisure da mettere in campo e una panoramica delle altre eventuali criticità

Pubblicato il 08 Apr 2019

Niccolò Anselmi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Giangiacomo Olivi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

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Intelligenza artificiale e contratti, fari accesi sulle criticità connesse al trasferimento di conoscenze tra fornitori e committenti. In particolare, il ricorso a sistemi di AI fa saltare lo schema di gioco che tradizionalmente lega le due parti: per il cliente può profilarsi una serie di eventualità negative legate alla dipendenza economica dai fornitori di servizi AI.

Non solo: diventa cruciale anche la tematica della scelta della legge applicabile (e del foro competente). Un’analisi delle problematiche emergenti e delle strategie da adottare.

In questo articolo ci concentreremo sulle ulteriori problematiche emergenti nella relazioni contrattuali tra le parti in caso di ricorso a sistemi di Intelligenza artificiale, nella più ampia prospettiva della strategia negoziale da seguire di volta in volta. Nel precedente post [link] sono state invece introdotte le principali tematiche che l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (di seguito, “AI”) pone in tema di obblighi e garanzie tra parti contrattuali.

Una prima riflessione riguarda il trasferimento di conoscenze tra fornitore e committente nell’ambito di accordi di fornitura di servizi (il riferimento, ancora una volta, va in primis ai contratti di outsourcing di servizi ICT, che già nel precedente post sono stati assunti a metro di paragone).

Come cambia lo schema di gioco

In uno schema contrattuale tradizionale, nel corso dell’esecuzione del contratto di norma il committente acquisisce – anche in via indiretta – conoscenze proprie del fornitore, sotto forma di know how, processi organizzativi e informazioni talvolta anche tecniche.

In alcuni limitati casi, il trasferimento di conoscenze da fornitore a committente è tanto puntuale da consentire a quest’ultimo di decidere, al termine del contratto, se proseguire la relazione contrattuale con quel particolare fornitore, o procedere con un insourcing delle attività precedentemente esternalizzate (magari avvalendosi del personale del fornitore che ha curato l’esecuzione del contratto).

Ciò comporta, di conseguenza, un certo gradiente di rischio per il fornitore, che deve adeguatamente tutelarsi, a livello contrattuale, da simili condotte del committente (ad esempio mediante disposizioni a tutela del suo know how, o con divieto di ingaggio di suoi dipendenti da parte del committente per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione del contratto).

Nell’ambito di accordi che prevedono il ricorso a tecnologie AI per l’esecuzione del contratto, il paradigma muta radicalmente: sarà sempre più infrequente il trasferimento di conoscenze dal fornitore di sistemi AI al committente, considerato che ogni apporto umano è di fatto escluso (se non in termini di configurazioni iniziali), impedendo quindi un’adeguata condivisione di informazioni tra soggetti fisici.

Di conseguenza, il fornitore presta il servizio contrattualmente pattuito, nella certezza che il committente non potrà trarne alcun beneficio in termini di trasferimento di conoscenze.

Ciò può portare alla configurazione di nuovi tipi di c.d. “vendor lock-in“, ossia ad una crescente dipendenza economica dei clienti dai fornitori di servizi AI.

Questo rischio sarà ancor più concreto nell’eventualità che il fornitore si avvalga di tecnologie AI di sua proprietà (o da questo specificamente programmate o elaborate), in modo che i servizi – efficacemente – prestati da tali tecnologie non possano di fatto essere sostituiti con servizi resi da tecnologie AI di altri fornitori: il committente, quindi, risulterebbe legato in modo quasi indissolubile ad uno specifico fornitore, per via delle peculiarità dei sistemi AI di cui questo si avvale per la fornitura di servizi.

Possesso di informazioni cruciali: le conseguenze estreme

A ciò si aggiunga che l’eccessiva dipendenza di un committente dalle tecnologie AI di un fornitore può produrre un altro effetto, ancora più grave: il fornitore si troverebbe in possesso di informazioni essenziali per l’attività del committente, elaborate dalla tecnologia AI in esecuzione del contratto.

La cessazione del rapporto contrattuale con il fornitore e la mancata condivisione di tali informazioni potrebbe addirittura comportare il “blocco” dell’operatività del committente (almeno con riferimento alle attività conferite in outsourcing).

Di conseguenza il committente, in fase di negoziazione del contratto, dovrà tutelarsi con la previsione di idonee previsioni volte a limitare il rischio di “vendor lock-in” sopra descritto.

Ad esempio, le disposizioni in merito agli obblighi delle parti alla cessazione del contratto dovranno prevedere obblighi di consegna di tutti i dati e le informazioni elaborate, processate e create in esecuzione del contratto; allo stesso modo, sarà essenziale una adeguata regolazione della proprietà dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quanto elaborato autonomamente dal sistema AI (ad esempio, prevedendo espressamente la titolarità in capo al committente di tutti i diritti di proprietà intellettuale su quanto generato dal sistema AI in seguito alle istruzioni fornite dal committente alla macchina).

La scelta della legge applicabile

Un’ulteriore profilo di rilievo in ambito di contratti, indipendentemente dalla natura del servizio di volta in volta fornito, è quello della legge applicabile (e, di riflesso, del foro competente).

Come noto, ogni parte coinvolta nel contratto preferisce applicare le leggi della propria giurisdizione al fine di evitare eventuali obblighi normativi ad essa sconosciuti (si cerca di indirizzare nello stesso senso anche la previsione circa il foro competente, in modo da evitare, in caso di controversie, di radicare procedimenti in fori diversi da quello “preferito” da una parte).

Quando le relazioni contrattuali prevedono il ricorso a tecnologie AI, la tematica della scelta della legge applicabile (e del foro competente) diviene cruciale.

Infatti, considerato il quadro normativo in materia AI ad oggi pressoché inesistente a livello sia comunitario, sia nazionale, alle parti viene demandato un ampio margine negoziale nella fissazione di obblighi e garanzie: la selezione di una legge applicabile che preveda disposizioni (anche generali) sostanziali e processuali in grado di tutelare le istanze, gli interessi e le peculiarità di una parte in ragione del ruolo contrattuale svolto (e del tipo di contratto considerato), diventa un aspetto essenziale in una adeguata strategia negoziale.

Si consideri, ad esempio, un accordo contrattuale per la fornitura di servizi per l’industria manifatturiera mediante impiego di robot.

Ai sensi della legge italiana, tale accordo può comportare l’applicazione delle disposizioni del Codice Civile relative ai contratti di vendita di beni, di prestazione di servizi (appalto di servizi o prestazione d’opera, a seconda della natura degli obblighi in questione), di locazione e di licenza di diritti di proprietà intellettuale.

L’esigenza di nuovi standard contrattuali

Le disposizioni relative a ciascuno dei suddetti contratti, alla luce della normativa civilistica italiana, implicano approcci (talvolta anche radicalmente) diversi su temi chiave come le obbligazioni da assumere o le garanzie da fornire (si pensi, ad esempio, alla garanzia di idoneità ad un particolare scopo dell’output fornito dalla macchina), le responsabilità e il trasferimento del rischio dal fornitore al committente/acquirente (a seconda della qualificazione giuridica del contratto).

Pertanto, diviene necessario negoziare con estrema cura la legge applicabile, prestando la massima attenzione alla definizione dell’ambito contrattuale delle attività, ovvero delle obbligazioni assunte dalle parti (in una simile ottica, non è nemmeno detto che la selezione di legge italiana sia a prescindere conveniente).

Le considerazioni fin qui espresse hanno riguardato, per esigenze di sintesi e di semplicità espositiva, la categoria dei contratti di prestazione dei servizi, con particolare riguardo ai contratti di outsourcing di servizi ICT, ove la componente AI è già oggi preponderante.

Ma l’utilizzo sempre più diffuso di sistemi AI anche in settori caratterizzati da una complessità tecnologica intrinsecamente inferiore, sta già estendendo le tematiche individuate sopra e nel precedente post [link] ad ogni tipologia contrattuale.

Ciò comporterà la necessità di elaborare nuovi standard contrattuali per accordi di prestazione di servizi / fornitura prodotti / prestazione di opera medianti tecnologie AI. A livello di diritto italiano, ciò comporterà una maggiore specificità dei contratti, e uno sforzo di chiarezza (o addirittura una “scelta di campo”) nei casi in cui sarà possibile l’applicazione di più disposizioni del Codice Civile, talvolta anche in astratto contrastanti le une con le altre (dal momento che disciplinano tipi contrattuali e istituti giuridici diversi).

Ovviamente, su una materia tanto delicata non sarà possibile fornire risposte solo a livello nazionale, ma la leadership regolamentare dovrebbe essere assunta dal legislatore europeo.

Con questo articolo si esaurisce il breve excursus sulle implicazioni contrattuali dello sviluppo delle tecnologie AI.

Nei prossimi articoli, invece, saranno analizzati gli impatti AI su altre materie giuridiche: proseguiremo con un’analisi delle tematiche poste dalla AI in tema di proprietà intellettuale.

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