DOMANDA
Lavoro in una azienda di autotrasporti c/terzi. In base alle norme é corretto dire che noi non abbiamo vincoli sulla data di emissione della fattura elettronica se non il termine ultimo che é il pagamento sia ora che dopo il 30.06.2019?
Esempio: per trasporti nel mese di gennaio 2019 il cliente pagherà a 60 giorni solo dopo il ricevimento della fattura. La data della fattura, che nel caso riteniamo sia anche quella di effettuazione della operazione, sarà il giorno in cui si andrà ad emettere la fattura vero? Per ipotesi anche tra 6 mesi? Non dovrà essere indicato 31.01.2019, inoltre essendo attività di servizio non si è obbligati ad esporre in modo dettagliato tutti i trasporti eseguiti in un mese, ma pensiamo si possa scrivere sinteticamente trasporti eseguiti per vostro ordine e conto nel mese di gennaio 2019 e mandare poi a parte al cliente un dettaglio, in modo così da non lasciare informazioni commerciali riservate in rete.
Elisabetta Mambriani
RISPOSTA
L’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, salvo che anteriormente al pagamento non venga emessa fattura.
Quindi, i trasporti effettuati per il mese di gennaio 2019 saranno rilevanti ai fini IVA quando si verificherà la prima delle due condizioni seguenti: pagamento del corrispettivo o emissione della fattura.
In sostanza, la data di esecuzione della prestazione non è rilevante ai fini della effettuazione della operazione ai fini IVA.
Per quanto riguarda la descrizione della operazione, il problema è più complesso.
La Corte di Giustizia UE, in un caso molto simile a quello posto da Lei, ha affermato il principio secondo cui le fatture che presentano solamente l’indicazione “servizi giuridici forniti da una certa data sino ad oggi” … non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di tale articolo (obbligo di indicazione in fattura della quantità e della natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi” ( Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-518/14).
La stessa sentenza ha tuttavia affermato che “…l’amministrazione finanziaria non può limitarsi all’esame della sola fattura. Essa deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. Tale affermazione è corroborata dall’articolo 219 della direttiva 2006/112 che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale”.
In conclusione, ritengo che la fattura in cui fosse indicato solamente il periodo di effettuazione delle prestazioni e non anche la relativa specifica sia carente dei requisiti richiesti dalla Legge, sia nazionale che comunitaria, pur essendole concessa la possibilità di neutralizzare la contestazione in eventuale sede contenziosa. Il rischio non è tanto suo, quanto del soggetto che ha detratto l’IVA esposta in una fattura formalmente irregolare.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome