DOMANDA
In data 21/02/19 è stata emessa la fattura elettronica numero 11 (ma il numero corretto doveva essere il 10), quindi nella stessa data è stata emessa una nota credito che stornava la ft. N. 11 per errata numerazione sempre nella stessa data è stata emessa la fattura corretta indicando nella stessa il numero progressivo 10. Purtroppo il numero 11 è stata attribuito anche ad un’altra fattura emessa successivamente nei confronti di un altro soggetto.
Di conseguenza lo SDI ha scartato la fattura numero 11 per la quale poi era stata emessa la nota credito, quindi, ad oggi il cliente si ritrova con una nota credito senza la relativa fattura (e con la fattura n. 10).
Come posso risolvere tale situazione? Posso emettere una nota debito per annullare la nota credito? E qual e la data da utilizzare considerato che è passato tempo dall’operazione effettuata in data 21/02/19?
Katia Di Padova
RISPOSTA
A posteriori non posso che osservare che sarebbe stato più semplice non tentare di porre rimedio salto di numerazione, probabilmente non sarebbe stato sanzionabile.
Nella sostanza, Lei ha detratto (emettendo la nota di credito) l’IVA che invece avrebbe dovuto versare, generando una carente versamento per un importo pari al doppio dell’IVA esposta in fattura.
Quindi Lei deve agire su tre fronti:
- Porre in essere la fatturazione omessa e annullare la nota di credito con una nota di debito, come da Lei ipotizzato; la fattura non può che essere emessa col numero progressivo disponibile e con la data attuale, ma dovrà comunque riportare la indicazione della data in cui è stata effettuata l’operazione, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972. Consideri comunque la possibilità di emettere la fattura con data 21/2/2019 ma con un sezionale diverso (quindi per esempio, n. 1/R).
- Pagare la sanzione per il ritardo nell’invio della fattura e della nota di credito elettronica, tendo presente la sanzione (minima) di 250 Euro (articolo 6 , comma 1, ultimo periodo, D.Lgs.vo 471/1997) che può essere ridotta ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (articolo 13 D.Lgs.vo 472/1997);
- Ravvedere l’omesso versamento IVA, sempre utilizzando il ravvedimento previsto dall’articolo 13 citato al punto precedente.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome