lacune normative

AI e proprietà intellettuale: perché le macchine non possono essere (ancora) titolari di diritti

Creatività e attività inventiva non sono a oggi attribuibili ai sistemi di intelligenza artificiale, che pure sono già in grado di creare e sviluppare autonomamente opere proprie. Da qui la necessità di norme per la definizione di un approccio comune rispetto alla risoluzione della problematica

Pubblicato il 27 Giu 2019

Gianluigi Antonio Muscas

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Giangiacomo Olivi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

ai e ip

In un contesto in cui le tecnologie di intelligenza artificiale sono in grado di creare ed inventare lavori e opere proprie, si pone il fondamentale interrogativo sulla possibile titolarità di diritti IP (proprietà intellettuale) in capo ai sistemi AI (e cioè: “computer e robot possono essere considerati alla stregua di autori o inventori delle creazioni autonomamente realizzate?”).

Un ulteriore interrogativo riguarda invece la tutelabilità della tecnologia AI alla luce della normativa in materia di proprietà intellettuale ed industriale ad oggi vigente.

Qui di seguito proviamo a fornire una risposta al primo dei due interrogativi, alla luce delle ultime tendenze e sviluppi dal punto di vista normativo e interpretativo e soffermandoci in particolare sulle conseguenze molto rilevanti che queste tematiche possono avere anche nella gestione dei rapporti – contrattuali e non – tra persone fisiche.

Una panoramica sull’intelligenza artificiale

Per meglio comprendere le implicazioni della AI in tema di proprietà intellettuale, è però prima di tutto necessario ripercorrere, per sommi capi e in modo volutamente molto generico, quali sono le principali caratteristiche della tecnologia AI e conseguentemente anche dei “sistemi” AI.

La tecnologia AI si basa sostanzialmente su algoritmi la cui intrinseca caratteristica è costituita dalla loro capacità di apprendere e sviluppare conoscenze in modo autonomo, grazie all’interazione che tali tecnologie hanno con l’ambiente circostante e con gli utilizzatori a vario titolo. Ma i sistemi di AI non si limitano solo all’apprendimento e allo sviluppo “autonomo” di conoscenze: dal punto di vista pratico, infatti, questi sono in grado di creare ed inventare lavori e opere proprie, talvolta aventi le caratteristiche richieste dalla normativa in tema di proprietà intellettuale per la costituzione di privative di varia natura.

La titolarità dei diritti IP

Ad oggi la titolarità dei diritti IP non è direttamente attribuibile a sistemi di AI, nonostante sul punto esistano teorie contrastanti. Infatti le normative attualmente vigenti riconoscono la proprietà di opere solamente in capo a persone fisiche o giuridiche (risultanti, comunque, dall’aggregazione a vario titolo e in diverse forme di persone fisiche).

La creatività ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore, così come l’attività inventiva richiesta come requisito di validità di un brevetto, sono attribuibili unicamente ad un essere umano (o a una persona giuridica), non a macchine o robot.

Secondo l’attuale paradigma normativo, quindi, in caso di opera o invenzione realizzata da una tecnologia AI, sarebbe sempre necessaria l’individuazione di una persona fisica o giuridica a cui si possa attribuire la paternità dell’opera (o invenzione). In linea generale, soprattutto in ambito brevettuale, tale titolarità spetterebbe all’utilizzatore del sistema AI in virtù della sua interazione con tale sistema, che presenta caratteri di unicità non ripetibili

Tanto premesso, la questione ad oggi è risolvibile anche tramite la predisposizione di apposite clausole negoziali che regolino l’impiego di sistemi AI: le parti, cioè, predeterminano già in sede di trattative contrattuali l’eventualità che sia utilizzata una tecnologia di AI per la realizzazione di opere tutelate dalle leggi sul diritto d’autore o di invenzioni brevettabili, specificando a quale parte spetteranno i diritti e le privative relative all’opera / invenzione venuta ad esistenza.

Tuttavia, nonostante a livello pratico l’impasse sulla titolarità di un’opera / invenzione creata da tecnologia AI sia agevolmente superabile mediante pattuizioni negoziali, ci si trova in ogni caso davanti ad una lacuna normativa che determina una violazione del principio di certezza del diritto: la proprietà di un’opera / invenzione è determinabile in base ad accordi tra parti contrattuali, ma manca una specifica disposizione di legge che disciplini la materia in modo univoco. E’ pertanto auspicabile che nel breve termine il legislatore (nazionale o europeo) intervenga per la definizione di un approccio comune rispetto alla risoluzione della problematica.

Molti si aspettano che il dibattito sul questi temi sia destinato ad acuirsi già nel breve periodo, per due fondamentali ragioni strettamente correlate.

In primo luogo, viviamo in un’epoca di rapidissimi progressi dell’informatica e della robotica: le frontiere delle autonome capacità computazionali e di apprendimento delle macchine vengono ampliate a cadenze sempre più ravvicinate. Da ciò deriva che i robot (o, più in generale, le tecnologie AI) saranno in breve tempo in grado di creare opere e invenzioni sempre più sofisticate, e con un’autonomia sempre maggiore rispetto alle funzioni e mansioni per le quali sono stati programmati: è ben possibile, quindi, che un sistema AI “crei” anche al di fuori dei rapporti contrattuali mediante cui viene destinato a certi specifici utilizzi. In queste eventualità, sarebbe necessaria una normazione delle fattispecie rilevanti in tema di attribuzione di privative IP.

Inoltre, la diffusione sempre più massiva della AI consente già oggi un utilizzo al di fuori dei rapporti contrattuali (negoziati volta per volta) tra soggetti appartenenti a settori caratterizzati da elevata specializzazione. In vista dei suoi – quasi certi – ulteriori progressi, la AI verrà utilizzata in modo sempre più frequente anche in ambiti in cui ad oggi la diffusione è ancora limitata.

Si pensi ad esempio ai rapporti con utenti e consumatori finali: sono già largamente diffusi i chatbot in ambito di customer care, e le tecnologie IoT in ambito di domotica, ma dobbiamo prepararci ad avere a che fare, ad esempio, anche con camerieri robot, commessi robot e assistenti domestici robot; in tutti questi ambiti, il rapporto contrattuale con l’utente è regolato – al più – da generiche condizioni di utilizzo non negoziate o negoziabili tra le parti (cioè, il fornitore della soluzione AI e l’utente finale), pur essendo l’eventualità che tali sistemi di AI realizzino opere dell’ingegno o invenzioni tendenzialmente remota: in questo senso, comunque, l’intervento del legislatore per chiarire quantomeno alcuni principi fondamentali della materia è fortemente auspicato.

Proveremo nel prossimo articolo a fornire una risposta (o quantomeno un indirizzo per comprendere meglio le questioni) al secondo quesito posto poco sopra. Cioè: l’attuale normativa a disciplina della proprietà intellettuale ed industriale fornisce strumenti idonei a tutelare le tecnologie AI?

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