DOMANDA
Alla luce dell’entrata in vigore dal 1 luglio delle nuove disposizioni sull’invio delle fattura elettronica la domanda è: l’azienda che seguo effettua il conto lavoro, ad oggi la restituzione della merce è stata consegnata tramite bolle/DDT ogni giorno circa per tutto il mese, ed ha fine mese viene inviata regolare FE differita-riepilogativa con data fine mese contenente i riferimenti dei ddt giornalieri.
esempio ddt data 3-4-5-10-19-25-28 luglio, FE differita fine mese 31 luglio contente i riferimenti ai ddt elencati…dal 1 luglio è corretto continuare ad usare questo sistema ?
Antonio Mannino
RISPOSTA
Le problematiche da lei poste richiedono una premessa e due considerazioni. La premessa è che l’operazione posta in essere da voi è verosimilmente una prestazione di servizi, e ciò è rilevante per individuare il momento di effettuazione della operazione, da cui scaturisce l’obbligo di fatturazione.
La fatturazione differita è prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a) DPR 633/1972,il cui presupposto per le cessioni di beni, la consegna o la spedizione, e per le prestazioni di servizi, il pagamento.
Ne consegue che la possibilità di emettere la fattura differita, nel caso di prestazioni di servizi, deve essere considerata nella ipotesi in cui sia stato pagato il corrispettivo, perché, in mancanza di ciò, l’operazione non si considera effettuata e la fatturazione potrebbe riguardare le prestazioni di un periodo anche ben più ampio del mese.
Il secondo aspetto riguarda la descrizione delle operazioni da indicare nella fattura. La fattura deve contenere il dettaglio delle operazioni effettuate; non è sufficiente indicare gli estremi dei documenti di trasporto, considerato che, come prescritto dall’articolo 21, primo comma, lettera g), la fattura deve contenere la indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. La analitica indicazione delle lavorazioni effettuate può essere sostituita dalla allegazione alla fattura elettronica dei documenti da cui risulta il dettaglio, come indicato nella Risoluzione del 24/03/1978 n. 360878 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, con cui il Ministero ha affermato che “… nella fattura possono essere omessi i cennati elementi a condizione che i relativi buoni di consegna vengano inscindibilmente allegati alla fattura stessa che deve contenere l’indicazione: gli allegati buoni di consegna costituiscono parte integrante della presente fattura”.
Ovviamente nella fattura elettronica si può omettere la indicazione che “i buoni di consegna costituiscono parte integrante della presente fattura”, considerato che i predetti documenti sono tecnicamente inscindibili dalla fattura elettronica, essendone un “tutt’uno”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome