La guida

Scontrino elettronico 2021: come funziona, obblighi e sanzioni al 90%

Dal primo luglio 2019 scatta l’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con un volume d’affari oltre i 400.000 euro, dal 2021 per tutti gli altri: tutto su obbligo, esenzioni e nuovi registratori di cassa telematici (e relativi bonus fiscali

Pubblicato il 19 Gen 2021

Nicoletta Pisanu

Giornalista professionista, redazione AgendaDigitale.eu

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

lotteria scontrini

Scontrino elettronico: una nuova rivoluzione per i commercianti al minuto (e per i loro clienti).

Cominciata il primo luglio 2019, con il primo obbligo di scontrino elettronico per chi ha volume d’affari superiore ai 400mila euro annui (escluse le attività partite nel 2019); e poi si compie – per tutti – il primo gennaio 2021 (ad esclusione delle attività non obbligate alla certificazione dei corrispettivi). La Legge di bilancio 2021 prevede sanzioni al 90% dell’imposta dal gennaio 2021 per chi non memorizza e trasmette adeguatamente i corrispettivi. 

L’obbligo a adeguare il registratore al nuovo tracciato telematico è slittato al primo aprile 2021. 

A ottobre 2019 l’Agenzia delle entrate ha rilasciato una guida online sul funzionamento del registratore telematico, strumento indispensabile per la trasmissione dei corrispettivi per chi fa molte transazioni. In alternativa, per poche transazioni, si può usare manualmente lo strumento gratuito dell’Agenzia “documento commerciale online”.

Definite anche le regole per partecipare alla Lotteria degli scontrini, la nuova misura antievasione che coinvolge acquirenti e commercianti. A marzo 2020, il Garante della privacy ha dato il proprio via libera a questa iniziativa.

Cos’è lo scontrino elettronico

Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri. Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto).

In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Uno strumento dunque che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di dematerializzazione delle procedure fiscali e lotta all’evasione fiscale, dopo l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica B2B a partire dal primo gennaio 2019. Ecco tutte le informazioni necessarie per far fronte al cambiamento.

Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).

Scontrino elettronico: le date dell’obbligo (2020-2021)

Dunque lo scontrino elettronico permette di non emettere più lo scontrino cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Tre sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1 luglio 2020: l’Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti (anche quelli con volume inferiore a 400mila euro) che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Non ci sono sanzioni fino al 31 dicembre 2020, quindi è come se l’obbligo scattasse in pratica da gennaio 2021.
  • 1 luglio 2019 : l’obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019. Fino a gennaio niente sanzioni.
  • 31 dicembre 2019: fino a quella data, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, dei Decreti del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015 e del 27 ottobre 2015, ma anche quelle collegate e connesse a quelle di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.

Il rinvio del nuovo tracciato telematico ad aprile 2021

Con provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato da gennaio 2021 ad aprile 2021 l’obbligo a adeguare i registratori di cassa al nuovo tracciato telematico. Resta però a gennaio 2021 l’obbligo a un invio telematico dei corrispettivi.

“Considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato oggi, 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici”.

Viene modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri
“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici”.

Sanzioni mancato invio o non corretto invio scontrino elettronico

L’Agenzia scrive che se i corrispettivi non sono mandati o memorizzati oppure lo sono ma con dati incompleti o non corretti scattano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
La sanzione era inizialmente pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. Con la Legge di bilancio 2021, la percentuale è stata portata al 90%.

Sospensione attività in caso di recidiva

Non solo, in caso di recidiva “si può arrivare a sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)”.

CLICCA QUI per scaricare l'infografica: "Registratore di cassa telematico"

Obbligo primo luglio 2020 per scontrini telematici, moratoria di sei mesi

Con riferimento all’avvio dell’obbligo dal primo luglio 2019 va tenuto presente che il “Decreto Crescita” ha concesso una sorta di moratoria di sei mesi. Il testo approvato in Commissione ha previsto che fino al 31 dicembre 2019 non ci saranno sanzioni per chi non osserverà l’obbligo di trasmissione telematica dei dati. A condizione che siano correttamente effettuati tutti gli adempimenti connessi al versamento delle relative imposte.

Si ricorda che il “Decreto Crescita”, per i piccoli esercizi che finora avevano beneficiato di una deroga, ha previsto un tempo più lungo per l’invio dei dati a chi è sprovvisto di una copertura (connessione disponibile) Internet. Per tali contribuenti, a partire dalla data di effettuazione della cessione o della prestazione, l’obbligo di memorizzazione dei dati deve essere effettuato con cadenza giornaliera, ma la trasmissione potrà avvenire entro 12 giorni dalla data delle cessione/prestazione.

Sanzioni scontrino elettronico, la moratoria alle sanzioni

L’Agenzia delle entrate il 10 febbraio 2020 ha pubblicato la Risoluzione 6/E con cui ha introdotto una moratoria alle sanzioni per il ritardo della trasmissione dei corrispettivi del secondo semestre 2019. Si potranno regolarizzare le posizioni se si inviano gli scontrini elettronici entro il 30 aprile 2020. Per non incorrere in sanzioni l’unica violazione dev’essere quella del mancato invio, le altre operazioni come la memorizzazione devono essere in regola.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti

I commercianti dunque non faranno più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.

Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)

Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.

Inoltre, grazie all’elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.

Lotteria degli scontrini

Nel 2021 parte anche la lotteria degli scontrini: ogni euro di spesa, con moneta eleettronica, vale un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti presso esercenti abilitati all’invio telematico degli scontrini. Inizialmente prevista per il primo gennaio 2021, la partenza è slittata di qualche settimana con il Decreto Milleproroghe, che ha affidato la definizione della data di avvio a un decreto sottoscritto dall’Agenzia delle dogane e dall’Agenzia delle entrate.

Il cliente deve richiedere la partecipazione alla lotteria quando  fa acquisti, prima però sarà necessario scaricare dal portale della lotteria stessa il proprio “codice lotteria” da fornire al negoziante.

I premi sono

  • quindici premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5mila euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
  • dieci premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20mila euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
  • un premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di un milione di euro per l’esercente, ogni anno

La lotteria – come da esperienza simile fatta in Portogallo – serve alla lotta all’evasione (è un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino) e al contante.

Scontrino elettronico sanzioni 2021

Nella bozza alla Legge di bilancio 2020 approvata a ottobre 2019 è prevista anche una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per i negozianti che non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.

Chi non accetta il codice per la lotteria potrà invece essere denunciato dal consumatore all’Agenzia dell’Entrate tramite apposita procedura web, per avvisare un controllo fiscale.

Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.

Casi di esonero dall’obbligo

Il 10 maggio 2019, il Mef – Ministero dell’economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All’articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo non si applica per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
  • cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione,
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del  DPR n. 633/1972,
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
  • prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
  • cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
  • cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.

Oppure le operazioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  • servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

E ancora, di cui al Decreto MEF 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.

Bonus fiscale per registratori di cassa telematici

Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.

Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.

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