Decreto crescita

Fattura elettronica anticipata, immediata o differita, che data scrivere: come evitare errori

Cambiano i tempi tra la data di effettuazione dell’operazione e la data di trasmissione della fattura, da dieci a dodici giorni con il decreto crescita: per non far confusione ecco il vademecum con le decisioni di legge su fatture immediate, differite e anticipate

Pubblicato il 01 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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A poche ore dall’entrata in vigore delle modifiche alle modalità e ai termini di emissione della fattura elettronica (anticipata, immediata, differita), si sono succedute opinioni, anche autorevoli, che hanno complicato inutilmente il contesto operativo. Il legislatore, col Decreto crescita, ha anche concesso due giorni in più per la trasmissione della fattura elettronica. A mente serena, possiamo affermare che sostanzialmente è cambiato poco, anche se si auspicano modifiche sostanziali idonee a snellire il processo di gestione della fatturazione elettronica e, soprattutto, a fare in modo che il tracciato della fattura elettronica e le regole tecniche siano perfettamente coerenti con la normativa.

Nel prosieguo si effettuerà un parallelo tra i comportamenti da tenere a partire dal primo luglio 2019, cercando di proporre un approccio sostanziale e coerente col principio di buona fede e collaborazione che deve contraddistinguere i rapporti tra fisco e contribuente.

Sino al 30 giugno 2019

Nelle fatture immediate la data di emissione coincide con la data di effettuazione della operazione; la emissione/trasmissione deve avvenire entro le ore 24 della data di effettuazione della operazione, salva la moratoria disposta dall’art.10 del D.L. 119/2018, a norma del quale per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni

  1. non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
  2. si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA  del periodo successivo (per i contribuenti mensili il termine è il 30 settembre 2019).

. La fatturazione differita[1] consiste nella emissione di una fattura, generalmente con data fine mese, che riepiloga tutti i DDT del mese. Ciò realizza la tradizionale progressione tra numerazione di fattura e data di emissione.

Nelle fatture anticipate[2], la data di effettuazione della operazione è quella di emissione della fattura, e determina la esigibilità / detraibilità dell’IVA esposta; la trasmissione/emissione deve avvenire entro 10 giorni dalla predetta data.

Dal primo luglio 2019

La situazione generale non è sostanzialmente mutata, ma è stato ampliato da 10 a 12 giorni il termine tra la data di effettuazione della operazione e la data di trasmissione/emissione[3] che è stato esteso

L’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione differita ha generato un po’ di fibrillazione negli operatori, posto che la Circolare 14/E del 17 giugno 2019 ha fornito indicazioni secondo cui la data di emissione della fattura dovesse essere quella dell’ultimo DDT incluso nella fattura. Ossia, se la fattura riguarda due DDT, uno del 10 giugno e l’altro del 20 giugno, la data della fattura dovrebbe essere quella del 20 giugno, ferma restando la possibilità di trasmissione entro il 15 luglio. L’interpretazione ha generato perplessità tra gli operatori economici, soprattutto perché avrebbe comportato in molti casi una deroga al consueto e consolidato parallelismo tra progressività della numerazione delle fatture e della data di emissione, con evidenti disagi rispetto alla precedente prassi seguita dalle aziende. Ma superato il trauma iniziale si è considerato che l’obbligo posto dalla Legge (articolo 23) è della numerazione progressiva e non di parallelismo di progressione tra numero e data fattura. D’altronde anche l’Agenzia nella citata circolare 14/E si è espressa favorevolmente al riguardo, ammettendo la possibilità che “…la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019, emessa l’8 ottobre 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (si pensi ad una fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990, per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata).”

Risolta la questione della non necessaria progressione tra numero fattura e data di emissione, la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate non appare condivisibile nel punto in cui suggerisce di indicare come data della fattura quello dell’ultimo DDT del mese. Infatti, fermo restando l’obbligo di inserire in fattura la data di effettuazione della operazione (e in mancanza di uno specifico campo la data dell’operazione può essere indicata ovunque, anche nel blocco in cui si riportano gli estremi dei DDT emessi e riepilogati con la fattura), non è cambiato nulla rispetto a prima, salvo che la data di effettuazione della operazione, campo nuovo della fattura, può essere omessa se coincidente con quella della fattura.

Quindi appare assolutamente corretta e non sanzionabile la condotta di chi aspetta fine mese per emettere la fattura che riepiloga tutti i DDT del mese (di cui indica gli estremi e il dettaglio, ovvero allega copia), indicando come data di emissione quella dell’ultimo giorno del mese e trasmette la fattura al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo. La indicazione della data di fine mese è conforme al dettato normativo, posto che l’articolo 21, comma 4, lettera a) è stato creato proprio per permettere alle imprese di aspettare fine mese per emettere una sola fattura per le consegne del mese, considerato che l’attività di “chiusura” della fatturazione non può che essere posta in essere non prima dell’ultimo giorno, ossia della data in cui si effettua la “conta” dei DDT emessi. Ritengo quindi di poter tranquillizzare gli operatori nell’affermare che possono procedere come per il passato senza rischio di essere assoggettati a sanzioni.

Un caso particolare: la fattura “anticipata”

Il professionista o, in generale, chi effettua prestazioni di servizi, è obbligato ad emettere la fattura quando riceve il pagamento. Questo è previsto dall’articolo 6 DPR 633/1972. Ma può emettere la fattura anche prima, e l’emissione della fattura determina la effettuazione della operazione, ossia la nascita dell’obbligo di pagamento dell’IVA per chi la emette, e del diritto alla detrazione per chi la riceve. Quest’ultimo può esercitare il diritto, con riferimento ad una fattura con data operazione del mese X, se riceve e annota la fattura entro il giorno 16 del mese X+1 se mensile, o entro il giorno 16 del mese X+2 se trimestrale.

Se la fattura viene emessa (nel senso di compilata materialmente) il 30 giugno, potrebbe accadere che venga trasmessa telematicamente al sistema di interscambio qualche giorno dopo, ipotizziamo il primo luglio. Questa situazione può creare un loop logico, dovuto al dettato normativo, che definisce come data di emissione quella della trasmissione al sistema di interscambio[4] e impone che la fattura debba essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione[5].

Nel caso sopra indicato, qual è il giorno che individua la data di effettuazione della operazione? quello indicato sulla fattura (30 giugno) corrispondente al giorno in cui è stata compilata, o quello in cui la fattura è stata trasmessa al sistema di interscambio (1 luglio) ? dalla risposta dipende la inclusione del debito IVA, relativo alla fattura emessa, nella liquidazione del mese di giugno o nel mese di luglio. Se la risposta fosse la prima, ci sarebbe tempo sino 12 luglio per trasmettere la fattura, se la risposta fosse la seconda, non ci sarebbe alcun problema, perché la trasmissione equivarrebbe ad emissione e non ci sarebbe latenza. Il problema riguarda anche il destinatario, che per detrarre l’IVA deve incasellarla nel corretto periodo di detrazione. La soluzione più semplice probabilmente sarebbe la prima, ossia attribuire alla data (convenzionalmente) apposta in fattura il valore di data di effettuazione della operazione, stirando un po’ la norma (la fattura si ha per emessa al momento della sua trasmissione al SDI) ma omologandosi a quanto si è fatto nel passato nel mondo analogico.

In sintesi

Si potrebbe quindi affermare che:

  • Le fatture differite possono avere data di emissione fine mese, comunque non anteriore a quello dell’ultimo DDT ivi incluso e possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo;
  • Le fatture immediate devono avere data di emissione uguale alla data di effettuazione della operazione e trasmesse al SDI entro 12 giorni dalla predetta data;
  • Le fatture anticipate sono emesse con la data scelta dall’emittente e devono essere trasmesse al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla predetta data, che viene assunta come data di effettuazione della operazione.

Il conflitto sopra rappresentato potrebbe essere risolto solo modificando – come l’Agenzia ha proposto a livello interpretativo – il significato di “data di emissione” previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera a), con data di effettuazione della operazione. Io aggiungerei anche che non ha più senso parlare di “data di effettuazione della operazione”, intesa come giorno, mese ed anno, perché la indicazione del giorno nel caso di operazioni plurime (più DDT nel mese) non ha alcun senso. In sostanza, del campo “data di effettuazione della operazione” il vero dato rilevante è il mese di effettuazione della operazione, considerato che le singole date sono comunque indicate aliunde nella fattura elettronica.

Note

  1. Articolo 21, comma 4, lettera a: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime
  2. Definisco fatture anticipate quelle emesse prima della effettuazione della operazione (consegna beni o pagamento)
  3. Ad opera dell’art. 12 ter del D.L. 34/2019, convertito in legge, che ha modificato l’articolo 21, comma 4, DPR 633/1972, che adesso è così formulato: “La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
  4. art.21, comma 1, DPR 633/1972: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
  5. Articolo 21, comma 4, DPR 633/1972: “La fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6

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