DOMANDA
Buongiorno,
a proposito di fattura elettronica avendo chiara la situazione e le direttive circa il tema tra “data emissione/data effettuazione dell’operazione”, ho un quesito da porle a riguardo. Queste direttive che dovranno essere in vigore dal primo luglio, sono da attuare anche per i documenti la cui data di effettuazione di fattura mensile (differita) è relativa al mese di giugno il cui invio avverrà entro il 15 luglio? Oppure anche per questi documenti varranno le nuove norme data che l’invio possa avvenire dopo il primo luglio?
Simone De Brasi
RISPOSTA
Le direttive emanate dall’Agenzia delle Entrate sono interpretazioni della legge, non possono avere efficacia “normativa”, che è affidata al legislatore. Quando il legislatore vuole attribuire all’Agenzia delle Entrate un ruolo normativo “secondario”, lo fa in maniera esplicita, rinviando espressamente la attuazione della norma a provvedimenti specifici emanandi.
Tra l’altro le “interpretazioni” sono vincolanti solo per l’Agenzia delle Entrate e il contribuente – ovviamente a suo rischio e pericolo – può disattenderle senza necessariamente incorrere in violazione di legge. E’ chiaro che nella realtà quotidiana cerchiamo di adeguarci al pensiero dell’Agenzia delle Entrate per evitare contenziosi. Premesso questo, nel caso in esame le direttive hanno un obiettivo formale e non sostanziale, nel senso che ciò che conta è che l’IVA sia imputata al corretto periodo di effettuazione della operazione.
Mi permetto di aggiungere anche che l’Agenzia delle Entrate ha tentato di risolvere un problema tecnico non indifferente, dovuto alla mancanza del riferimento alla data di effettuazione della operazione nel tracciato della fattura, ossia al periodo di esigibilità dell’IVA, posto che la data di emissione può benissimo essere il 15 del mese successivo alla consegna dei beni, risultante da DDT, come consente l’articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/1972.
Ritengo in conclusione che
- la prassi suggerita dall’Agenzia delle Entrate sia condivisibile, ma non può spingersi al punto di vietare al contribuente di emettere una fattura differita con data di emissione il 15 del mese successivo alla effettuazione della/delle operazioni;
- interpretando in maniera letterale ed adeguata al nuovo contesto digitale il disposto dell’articolo 23, eventuali controindicazioni alla “retrodatazione” delle fatture a fine mese possono essere risolte abbandonando il retaggio della “progressività parallela” tra numero della fattura e data di emissione (vedi per approfondimenti l’articolo sulla circolare AdE).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome