DOMANDA
Le prospetto la seguente casistica: un contribuente trimestrale con incasso fattura nel mese di maggio 2019, può datare la fattura elettronica con la data di incasso ed inviarla allo Sdi entro il 20.8.2019, senza sanzioni trattandosi di operazione relativa al primo semestre ?
Vede soluzioni alternative o preferibili ?
Debora Coppi
RISPOSTA
La formulazione della norma non è delle più felici. Infatti, essa recita:
“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti
a) non si applicano se la fattura é emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto…
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo ”.
Sorge quindi il dubbio se le omissioni oggetto di moratoria siano da considerare quelle commesse nel primo semestre 2019 ovvero quelle relative ad operazioni effettuate nel primo semestre 2019, quale appunto quella del caso da Lei rappresentato. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, ha risolto favorevolmente la questione formulando il seguente esempio:
“Laddove entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 ridotte al 20 per cento”.
L’esempio citato dall’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla ipotesi b) sopra formulata, poiché il termine per la liquidazione mensile di settembre scadrebbe il 16 ottobre, e il 16 novembre è il termine in cui scade la liquidazione IVA del “periodo successivo”. Sulla scorta di quanto precede, mutatis mutandis, la soluzione da lei proposta è corretta.
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Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome