L’introduzione di novità fiscali genera una stratificazione di norme, circolari, FAQ ed interpretazioni che hanno come effetto immediato quello di generare confusione nei contribuenti, non fosse altro perché in alcuni casi sembrano contraddirsi tra di loro oppure, come nel caso delle novità del primo luglio e i chiarimenti nella datazione delle fatture elettroniche, proponendo esempi che invece di chiarire il tema, introducono nuovi dubbi interpretativi.
I soggetti d’imposta e i relativi consulenti sono stati, in questo primo semestre, letteralmente sommersi di novità: alcune, come l’introduzione della fattura elettronica, prospettate da tempo ed in qualche caso colpevolmente ignorate nella certezza di una proroga altre, come i registratori di cassa telematici, hanno trovato gli esercenti in affanno, spesso per la mancata messa in funzione in tempo utile da parte dei fornitori prescelti. Alla luce delle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate (come la circolare giugno 2019), penso sia perciò utile un breve elenco delle novità fiscali e operative che ci attendono per il secondo semestre dell’esercizio 2019 per quanto riguarda l’imminente introduzione dello scontrino elettronico e alcuni chiarimenti resi necessari a sei mesi dall’introduzione della fattura elettronica B2B.
Novità fiscali, lo scontrino elettronico
Dal primo luglio 2019 è entrato in vigore l’obbligo dello scontrino elettronico per tutte quelle aziende che hanno uno o più punti cassa e un fatturato superiore ai 400.000 euro; dal primo gennaio 2020 l’obbligo sarà esteso anche alle attività con fatturato inferiore ai 400.000 euro. I dati verranno trasmessi automaticamente all’Agenzia delle Entrate tramite connessione sicura, eliminando diversi degli obblighi attuali in materia: operativamente alla chiusura di cassa giornaliera il nuovo registratore telematico provvederà ad elaborare i dati relativi alla vendita di beni e servizi, li renderà immodificabili apponendo un sigillo elettronico e li invierà all’agenzia delle entrate tramite connessione internet. Tutto questo renderà superflua ai fini fiscali la conservazione dell’attuale Registro dei Corrispettivi.
Di seguito un elenco delle principali novità fiscali che l’introduzione dello scontrino elettronico comporta:
- La verifica dei nuovi registratori verrà effettuata ogni 2 anni
- Lo scontrino perde il suo valore fiscale assumendone uno strettamente commerciale
- Il registro dei corrispettivi viene sostituito interamente dallo scontrino elettronico
- I dati vengono inviati direttamente all’Agenzia delle Entrate eliminando il rischio di perdita dei documenti e di errori in fase di compilazione dei registri
Il registratore telematico è perciò obbligatorio ai sensi del D.L. 119/2018 e per l’acquisto e l’installazione dello stesso è previsto un credito d’imposta: il costo sostenuto sarà rimborsabile fino al 50% delle spese sostenute con un tetto massimo di 250 euro. L’operatività del registratore telematico è subordinata all’accreditamento al portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate e all’accreditamento allo SDI tramite il sito dell’agenzia delle entrate. I prerequisiti per l’installazione del registratore telematico sono i seguenti:
- Connessione internet disponibile
- Cassa raggiungibile da cavo ethernet (non è consentito l’utilizzo di Router wifi o hotspot tramite cellulare
- Nel caso di possibilità di trasformare il registratore esistente, disponibilità del relativo libretto fiscale
In materia la circolare 15/e del 29.06.2019 dell’Agenzia delle Entrate, prendendo atto dei ritardi nell’aggiornamento o nell’installazione dei registratori di cassa, parlando delle novità fiscali indica di concedere una moratoria per le sanzioni originariamente previste in caso di inadempienza disponendo quanto segue:
- I dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi telematicamente all’agenzia delle Entrate entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, pur ribadendo che rimangono inalterati gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché dei termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA
- Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
- Gli esercenti che non si sono ancora dotati del registratore di cassa telematico o che per qualsiasi motivo non sono in grado di trasmettere, fino alla raggiunta operatività e comunque non oltre la scadenza del secondo semestre 2019, potranno adempiere all’obbligo di trasmissione dei dati con la recentissima introduzione di una modalità disponibile dal portale Fatture e Corrispettivi a cui si accede tramite SPID o con le credenziali Entratel o FiscoOnline. La registrazione giornaliera dei corrispettivi continuerà ad essere effettuata tramite i “normali” registratori di cassa o tramite le consuete ricevute fiscali. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.
Fattura elettronica, cosa cambia
Per quanto riguarda la fattura elettronica B2B dalla lettura della circolare 14/E del 17.06.2019 dell’Agenzia delle Entrate, non vi sono novità fiscali riguardanti l’obbligo di emissione della stessa e le eccezioni per cui tale obbligo viene meno. Un discorso a parte merita invece la datazione della fattura differita che la circolare 14/E/2019 ha cercato di semplificare, dirimendo una volta per tutte la questione relativa all’imputazione della data documento e della data di emissione, quest’ultima ragionevolmente desunta dai log di acquisizione dello SdI, mentre la determinazione della data documento di una fattura differita, a causa di un esempio riportato nella circolare sopracitata, ha sollevato nuovi dubbi fino ad ora sconosciuti in quanto si determinava la data fattura in base all’ultima consegna documentata da DDT i cui estremi devono essere giustamente citati in fattura. Una simile regola avrebbe come immediata conseguenza che il parallelismo nella progressione di numerazione e datazione fattura tanto caro ad ogni amministrativo verrebbe meno, inoltre richiederebbe una importante e urgente modifica ai programmi di generazione fatture della maggior parte dei gestionali, che avevano appena ritrovato la loro consueta stabilità dopo l’avvento della generazione del file XML FE B2B.
Una chiarificazione richiesta negli ultimi giorni da Assosoftware all’Agenzia delle Entrate, pare aver mediato su questo potenziale ulteriore problema, in quanto l’Agenzia delle Entrate avrebbe stabilito che è possibile utilizzare la consueta data di fine mese a patto che la data fattura riportata nel documento coincida con la data di emissione (spedizione allo SdI) con la tolleranza di un periodo quantificata in un non meglio precisato “qualche giorno” ricadendo così nell’aleatorio “lieve ritardo” che tanto aveva turbato il sonno di contribuenti, consulenti e sviluppatori di software. Considerando che:
- nella fattura sono riportati obbligatoriamente i dati dei DDT relativi
- Il differimento della datazione all’interno dello stesso mese non avrebbe alcuna conseguenza nel calcolo dell’imposta da versare
- La data di emissione sarebbe univocamente determinata dallo SdI al momento della ricezione del file
- Il DPR 633/72 (decreto IVA) è tuttora valido in materia ed è una disposizione di rango superiore a quello di una circolare dell’AdE
Il buon senso suggerisce che si possa continuare tranquillamente ad operare con le solite modalità, attendendo magari un’ulteriore chiarimento da parte dell’AdE che questa volta si spera definitivo.
Fatture elettroniche per prestazioni sanitarie
Merita comunque un approfondimento l’emissione di fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie:
- Per le prestazioni i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria la circolare dice testualmente “L’articolo 10-bisdel d.l.n. 119 del 2018, come da ultimo modificato,dispone il divieto, per l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni –erogate nei confronti delle persone fisiche –i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.” Il divieto vale anche nel caso di fattura contenente anche dati relativi a spese non sanitarie. Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato disalute del paziente.
- Per le prestazioni sanitarie rese a persona fisica che ha manifestato opposizione all’utilizzo dei dati il precedente divieto è esteso per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Per quanto sopra gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI anche per tutte quelle prestazioni sanitarie erogate da soggetti non tenuti all’invio dei dati tramite Tessera Sanitaria(Es: fisioterapisti, osteopati, logopedisti etc).
Fatturazione immediata e differita
Per quanto riguarda la fatturazione in generale vi sono alcune importanti novità fiscali che pongono fine definitivamente a dubbi operativi e interpretativi. Per la fatturazione immediata:
- L’emissione può avvenire entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione di cessione di beni e servizi
- Si assume che la data di effettuazione dell’operazione possa essere comunicata utilizzando la data riportata nel campo “Data” della 16 sezione “Dati Generali” del file.
- Ne consegue che la data di emissione del documento viene desunta dalla data e ora di trasmissione del documento rilevata dallo SdI all’atto del ricevimento
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4,primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Per quanto riguarda invece le novità fiscali sulla fatturazione differita:
- nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o documento equivalente, per i quali è previsto che la fattura rechi «il dettaglio delle operazioni» (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a),del decreto IVA) è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, preferibilmente quella dell’ultima operazione oppure il consueto fine mese.
- L’invio/emissione della fattura può avvenire nei 10 giorni del mese successivo a quello dell’ultima operazione
- Per la liquidazione dell’Iva, la competenza deve essere determinata dalla data del documento e non da quella di emissione, questa regola vale anche per le fatture di acquisto
- Venuto meno l’obbligo, di «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione» è comunque impregiudicato la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati. Va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’articolo 25 del decreto IVA, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.
Le novità fiscali sulle sanzioni
Le sanzioni vengono definite nell’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 119/2018. In particolare, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nello stesso articolo 1, comma 6 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471):
- non trovano applicazione qualora a fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
- sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni si applicano fino al 30 settembre 2019.
Imposta di bollo
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L’importo da liquidare è reso disponibile all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente nel sito dell’agenzia delle entrate. Le fatture soggette ad imposta di bollo devono riportare specifica annotazione
Autofatture
Sono immutate le casistiche in cui si rende necessaria l’emissione dell’autofattura (perfettamente definite al punto 6.1 della circolare 14/E 2019 dell’Agenzia delle Entrate). Qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extraUE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis,del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).
Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento, come peraltro prescritto anche da specifiche disposizioni di settore (cfr., ad esempio, l’articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto IVA, ovvero l’articolo 3, comma 3, del d.m. 30 luglio 2009)
Inversione contabile (reverse charge)
L’integrazione a cura del cessionario/committente dei dati necessari alla sua registrazione vanno rivisti tenuto conto della forma elettronica del documento ricevuto. La circolare che introduce le novità fiscali recita testualmente “Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 , ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa.
Regole per la compilazione
Le specifiche tecniche per la formazione della fattura elettronica B2B sono disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate.
- Il Tipo Documento ossia la «tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella , nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura)» è costituito da“TD01” per gli acquisti in reverse charge interno nonché per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione, diverse da quelle relative alla regolarizzazione di cui all’articolo6 (fatture passive non ricevute), comma 8, del d.lgs. n. 471del 1997: solo per tale ultima ipotesi, come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, occorrerà utilizzare il “Tipo Documento” “TD20”.
- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato(ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilatala sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente)
- in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471del 1997 (“Tipo Documento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).