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Scontrino e fattura elettronica per la stessa operazione: si può fare, ma non è consigliato

Facendo scontrino e fattura si potrebbero generare dati ridondanti, a causa della trasmissione telematica dei corrispettivi. Una procedura dunque consentita se si rispettano le condizioni previste, ma che sarebbe meglio evitare

Pubblicato il 16 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

DOMANDA

Abbiamo emesso scontrino fiscale agli inizi di luglio con pagamento con carta di credito Dopo pochi giorni ci è stato richiesto di trasformarlo in fattura elettronica. É possibile? Cosa dobbiamo fare e riportare sulla fattura elettronica nel caso fosse possibile?

Antonio Rinaldi

RISPOSTA

RISPOSTA

Lo scontrino fiscale non può essere “trasformato” in fattura, perché certifica in maniera completa e autosufficiente  la effettuazione di una operazione rilevante ai fini IVA.

Il contesto normativo è il seguente:

  • L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è  richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art.22, primo comma,  DPR 633/1972).
  • Il rilascio dello scontrino fiscale non é obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art.3 comma 2, DPR 636/1996).
  • Se lo scontrino contiene  “…la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità  e la quantità  dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente” è ritenuto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del DPR 636/1996, documentazione idonea per avvalersi della fatturazione differita ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, lettera a).

Se lo scontrino è stato emesso quindi con la indicazione della natura,  qualità  e   quantità  dell’operazione e con l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente, costituisce “documentazione idonea” per emettere la fattura differita ai sensi dell’art.21, quarto comma, lettera a) DPR 633/1972.

In caso contrario, è possibile emettere la fattura  a condizione che  la fattura sia stata richiesta contestualmente alla effettuazione della operazione. In questo caso è opportuno che la fattura contenga anche gli estremi dello scontrino. La fattura, a norma del quarto comma dell’art.21, va emessa con la data della operazione e trasmessa entro 12 giorni dalla predetta  data.

Tuttavia occorre tenere presente che l’avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe generare dati ridondanti qualora lei dovesse emettere per una stessa operazione sia lo scontrino (o, meglio, il “documento commerciale”) e la fattura elettronica, per cui mi permetto, soprattutto in prospettiva, di sconsigliare  la procedura da lei proposta. A tal fine riporto le indicazioni contenute nella FAQ dell’Agenzia Entrate n.45 del 21/12/2018:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc commerciale”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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