DOMANDA
Il mio quesito riguarda quei lavori che si protraggono a cavallo di più mesi, a volte anche di due diversi anni solari. Se un’azienda stipula un contratto con un cliente per un lavoro finito (composto da prodotti più manodopera) con un dato prezzo totale, ma per eseguire questo lavoro vengono effettuate consegne in momenti diversi (ad esempio prima i falsi telai, poi gli oscuranti, poi i serramenti, poi le porte blindate, per ultimi i coprifili di finitura dell’intero lavoro), è ancora possibile emettere fattura elettronica di saldo a fine lavori a fronte di tutte queste bolle oppure sarà necessario trattare ogni bolla come una cessione di prodotti e pertanto fatturare ogni mese le bolle emesse?
Alessandra Cason
RISPOSTA
La risposta al suo quesito richiede il corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito di due possibili istituti contrattuali: il contratto di appalto o il contratto di cessione di beni con posa in opera. Nel primo caso (contratto di appalto), e qualora il luogo in cui si trova il cantiere fosse stato dichiarato all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.35 del DPR 633/1972, i trasferimenti di beni sarebbero considerati nell’ambito della stessa impresa e non opererebbe la presunzione di cessione (e di acquisto per il suo cliente) prevista dal DPR 441/1997; invece, qualora il luogo non fosse stato dichiarato all’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe trasferire i beni con un DDT “interno” in cui mittente e destinatario coincidano (ossia la Vostra impresa), con luogo destinazione presso il cantiere predefinito e con causale “trasferimento per lavorazione” o simile.
Appartenendo il contratto di appalto alla categoria delle “prestazioni di servizi”, il momento di effettuazione delle operazioni è dato dalla emissione della/e fattura/e, salvo che non vengano erogati acconti, ed in tal caso l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo incassato.
Nel secondo caso (contratto di cessioni di beni con posa in opera), l’operazione si considera effettuata al momento della consegna dei singoli beni, che saranno accompagnati da regolare DDT di vendita. Il problema è distinguere se ci si trova nella prima o nella seconda ipotesi, e ciò si ricava dal contratto, e, in particolare, dal metodo con cui viene definito quali-quantitativamente il diritto alla corresponsione del prezzo. Ossia occorre capire se il diritto/obbligo all’incasso/pagamento del corrispettivo sia connesso alla consegna dei beni o alla loro posa in opera, evidenziando comunque che la erogazione di acconti – fattispecie che genera l’obbligo di emissione della fattura limitatamente all’importo incassato – non opera una mutazione della fattispecie contrattuale. In conclusione Le suggerisco un corretto e puntuale inquadramento contrattuale che potrà risolvere in maniera chiara le questioni sopra poste.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome