DOMANDA
C/commissione: le vorrei chiedere se noi cedenti dobbiamo ricevere dal nostro cliente (Commissionario) un vero e proprio DDT di vendita. Credo di no, ma ai sensi dell’ art. 2 secondo comma del D.M. 15/11/1975 leggo di sì. Mi potrebbe chiarire questo punto?
La Zucca Rossa di Ventura S.R.L.
RISPOSTA
Il rapporto di vendita in conto commissione si articola nelle seguenti fasi:
- Consegna, da parte del committente, delle merci, che deve constare da un documento di trasporto la cui causale sia “vendita in c/commissione – D.M. 15/11/1975”.
- Vendita delle merci da parte del commissionario e comunicazione al committente del prezzo di vendita (generalmente emissione e consegna del c.d. il conto vendita).
- Entro la fine del mese successivo al ricevimento del conto vendita (o, comunque, alla determinazione del prezzo), il committente dovrà emettere la fattura, che dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall’articolo 21, secondo comma, del DPR 633/1972, anche la indicazione degli estremi del documento di trasporto con cui è stata affidata in vendita la merce e del conto vendita ricevuto.
Quindi il commissionario non vi consegnerà un DDT (quello lo emettete voi quando affidate in vendita la merce), ma il resoconto della vendita e dei relativi prezzi (il c.d. conto vendita).
Potrebbe essere opportuno allegare alla fattura elettronica sia il DDT che il conto vendita, in modo da realizzarne la conservazione a norma ed evitare di indicare sulla fatture tutte le righe di dettaglio.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome