governance digitale

Dipartimento per la trasformazione digitale: ora il Governo punti sulle persone giuste

Anche se le premesse non sono limpidissime, con il nuovo governo potrebbe esserci una svolta in materia di digitalizzazione. Purché dietro a Dipartimenti nuovi e Dicasteri da rimettere in piedi non ci sia solo una “questione di poltrone” ma una vera e solida strategia in mano alle persone giuste

Pubblicato il 04 Set 2019

Andrea Lisi

Coordinatore Studio Legale Lisi e Presidente ANORC Professioni, direttore della rivista Digeat

digital-rights

L’istituzione del nuovo Dipartimento per la trasformazione digitale incaricato di supportare il Presidente del Consiglio “per la promozione ed il coordinamento delle azioni del governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali”, sarà in grado di farci uscire dal guado in cui da tempo versa il nostro Paese in materia di digitale?

Proviamo a fare il punto per capire se si tratta di una novità positiva o meno.

Alla ricerca di una governance autorevole per il digitale

Per cominciare, ho letto con molta attenzione il recentissimo Decreto (DPCM 19 giugno 2019 pubblicato in GU del 26-08-2019) che istituisce il nuovo Dipartimento che dal gennaio 2020 prenderà il posto del Team per la Trasformazione Digitale voluto dall’ex premier Matteo Renzi e guidato inizialmente da Diego Piacentini e oggi da Luca Attias. Il nuovo Dipartimento avrà tra l’altro l’incarico di vigilare su PagoPa, la società che gestisce il sistema di pagamenti elettronici che permette di versare tributi, tasse, utenze, rette etc.

Scrivevo poco più di un anno fa proprio qui su Agendadigitale.eu che l’Italia si meriterebbe un Premier Chief Digital Officer. In particolare, ricordavo come fosse assolutamente necessario tracciare una governance tecnica di matrice statale (e non politica) guidata magari da un’Agenzia (dell’Italia Digitale) resa autorevole e indipendente, non sotto le dirette dipendenze del “solito” Ministro dell’innovazione, ma indirizzata da un Premier consapevole in grado di essere lui stesso un Chief Digital Officer di e per tutti i ministeri.

Di questo ci sarebbe ancora oggi assoluto bisogno: di rendere il digitale non “roba da nerd”, ma consuetudine strategica di ogni scelta politica.

Forse lassù qualcuno mi legge e quanto meno la Presidenza ha deciso di dotarsi di un Dipartimento preposto alla trasformazione digitale. Ho letto, però, che in questi giorni piuttosto convulsi da parte del PD si riproporrebbe l’istituzione di un ministero preposto all’innovazione digitale.

Non sono certo che sia la scelta giusta per fare ordine nella ingarbugliata governance che nel nostro Paese è stata caratterizzata in questi anni sia da scelte di emergenza (come l’istituzione appunto del Commissario straordinario), che da un poltronificio spesso garantito a titolo gratuito (tra Team e Osservatori poco concludenti), mentre AgID è stata lasciata al caso (o meglio al caos).

Del resto voglio sperare che la gestione economica di PagoPA in qualche modo sottratta proprio ad AgID non sia l’ennesimo modo per svuotarla e depotenziarla, garantendo ad altri i vantaggi di un progetto che (per una volta) era stato avviato con successo dall’Agenzia.

Insomma, se vogliamo realmente che la nascita di questo Dipartimento sia un preludio di semplificazione in un’Italia che resta quanto meno farraginosa e poco semplice nella gestione delle sue “cose digitali” (perché ancora così vengono avvertite dalla politica), allora forse sarebbe utile che direttamente dalla Presidenza vengano animati e oliati i meccanismi di tali delicate azioni. Del resto, il digitale, di cui tanto si parla (con i suoi nuovi slogan, dal blockchain all’intelligenza artificiale), non è altro che uno strumento da governare, che può essere gestito e reso rivoluzionario solo, appunto, se dietro c’è una governance autorevole e consapevole in grado di amministrarlo.

Un vicepremier ferrato sul digitale

E se non possiamo avere un Premier che sia davvero e pienamente un Chief Digital Officer, allora potremmo almeno sperare in un suo Vice davvero formato e consapevole sulle materie del digitale (e – lo ricordo – senza una strategia precisa in materia di digitalizzazione l’Italia non crescerà mai!).

Del resto, non possiamo davvero pensare che possa essere un semplice Dipartimento della Presidenza a risolvere il problema della situazione imbarazzante in materia di Agenda Digitale in cui versa da tempo il nostro Paese con le dicotomie evidentissime che ci sono, peraltro, tra il Team e AgID. Io vedrei bene per questo ruolo di vicepremier, ad esempio, una persona come l’ex parlamentare PD Paolo Coppola, un informatico consapevole, serio e che ha presieduto con efficacia la Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Se si volesse davvero fare sul serio con la digitalizzazione del nostro Sistema Paese con il nuovo governo, allora il PD potrebbe cogliere l’opportunità (considerata l’impasse sui vicepremier) per proporre una figura tecnica a lui vicina (e magari non “toscanocentrica”) come appunto Paolo Coppola. Ma ci sono persone competenti anche nel M5S come Federico D’Incà o Diego De Lorenzis.

Le svolte, del resto, si compiono anche se non si propongono i soliti noti (i Franceschini o gli Orlando) come vicepremier.  Anche perché le attribuzioni ingarbugliate tra Team e, da gennaio, nuovo Dipartimento vanno risolte. È sufficiente leggere i vari articoli di riferimento[1] per rendersi conto della confusione e duplicazione nei ruoli che è in atto (paralizzando gran parte delle azioni da attuare) e solo una guida tecnica, autorevole e consapevole potrà essere in grado di districare la matassa e quindi utilizzare le varie competenze (che ci sono) in modo efficace e proattivo.

Tutte le sfide all’orizzonte

Ci attendono sfide difficilissime in un mondo dove ormai i nostri dati sono nelle mani di player privati che agiscono in modo transnazionale come imperi economici incontrollabili e con i quali si potrebbe anche scendere a patti, ma senza calarci del tutto le braghe e svuotando così le nostre tasche con interi patrimoni informativi in cambio di una indubbia usabilità.

Del resto, sono a rischio i nostri diritti fondamentali, come ci insegnavano (speriamo non invano) persone del calibro di Stefano Rodotà e Giovanni Buttarelli. In proposito, non possiamo non ricordare che il nostro Paese forse si sta innamorando troppo delle centralizzazioni, senza investire adeguatamente il proprio tempo in una valutazione adeguata di tutti i pro e contro della statalizzazione del digitale da tempo in atto…e a volte dimentichiamo del tutto che interi settori (che forse meriterebbero una gestione pubblica oculata e controllata) sono affidati incredibilmente e arcaicamente a una sorta di mercato protetto. Faccio riferimento ad esempio alle cosiddette centrali rischi, in mano a pochissime società private (Società di Informazioni Creditizie) che godono dei nostri dati finanziari e li cedono (profumatamente) al circuito bancario (e non solo a quello) per le valutazioni nell’accesso al credito. Ma tornerò su questo in future riflessioni perché è argomento delicatissimo, dove la voce del Garante non potrà non intervenire, a mio avviso.

Insomma, io voglio sperare che, anche se le premesse non sono (come troppo spesso accade) limpidissime, ci sia finalmente una svolta in materia di digitalizzazione con il nuovo governo. E magari voglio sperare che dietro a Dipartimenti nuovi e Dicasteri da rimettere in piedi non ci sia solo quindi una “questione di poltrone”, ma ci sia almeno dietro questa “spartizione” (che probabilmente c’è) una vera e solida strategia in mano alle persone giuste.

E confido anche nella lungimiranza e competenza di una persona seria come Luca Attias auspicando che possa essere lui a presiedere il Dipartimento appena istituito. Diamogli il giusto tempo di dimostrare di essere la persona giusta a ricoprire quel ruolo. Confido infatti che almeno lui possa avere un minimo di voce in capitolo nelle complesse e delicate scelte che dovremo fare.

___________________________________________________________________

  1. Mi limito a riportare i vari articoli di riferimento per chi ha la pazienza di leggerli, rendendosi conto del caos nella governance delle “cose digitali” a cui siamo da tempo condannati (e a tali articoli ne andrebbero anche aggiunti tanti altri con attribuzioni ad Authority, commissioni, tavoli etc.):DPCM 19 giugno 2019 – Art. 24-ter (Dipartimento per la trasformazione digitale). – 1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento  delle azioni del Governo finalizzate  alla  definizione  di  una  strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e  di  modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.D. Lgs. 179/2016 – art. 63 – Nomina commissariale – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione e rilevanti per l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale italiana, limitatamente all’attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l’attuazione, ai sensi del comma 1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi anche dei soggetti di cui al comma 1. 3. Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l’Agenzia per l’Italia digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4. 4. In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all’attuazione delle misure necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l’amministrazione competente a adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. 5. Il Commissario, nell’ambito delle proprie competenze e limitatamente all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, può avvalersi della collaborazione di società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, anche in relazione all’utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare nei confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e linee guida, nonché richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all’esercizio della propria attività e dei propri poteri. 6. Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di innovazione tecnologica. 7. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite la struttura di supporto e le modalità operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per l’anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività. 9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2018, N. 108. ((4)) – AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 8, comma 1-bis) che “Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019”. Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 1-ter) che “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza”.
    Decreto Legislativo n. 82/2005 (come modificato – tra gli altri – dal Decreto legislativo n. 217/2017) – Art. 14-bis.Agenzia per l’Italia digitale – 1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.2. AgID svolge le funzioni di:

    a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;

    b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione-ne, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il già menzionato Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

    c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;

    d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

    e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

    f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;

    g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

    h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;

    i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;

    l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonché al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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