DOMANDA
Un cliente ha inviato allo SDI solo il 13 agosto 2019 una fattura elettronica emessa con data 18 luglio 2019 con un importo IVA di 15.000 euro.
Il termine per il versamento IVA del 3 trimestre (luglio-agosto-settembre) alla data non era ancora scaduto e quindi l’IVA sarà versata nei termini. Volendo fare il ravvedimento per il tardivo invio allo SDI quanto deve essere versato?
Paolo Avanzini
RISPOSTA
La sanzione dovuta per il tardivo invio della fattura elettronica, è prevista dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997, a norma del quale: “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Ne caso specifico è applicabile la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1, considerato che la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Non avendo lei provveduto (come sembra dedursi dalla sua richiesta) ad effettuare “contestualmente” il pagamento della sanzione da ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo 472/1997, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni avverrà a norma dell’articolo 16 del medesimo Decreto e la irregolarità potrà essere definita col pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome