Esperto risponde

Fatturazione differita: quale data indicare nel campo data di emissione

La domanda di un lettore offre l’occasione per spiegare passo per passo cosa indicare correttamente nel campo data di emissione in caso di fatturazione differita, per non commettere errori nella compilazione e nella trasmissione

Pubblicato il 10 Set 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Ho una ditta che emette DDT. Per un DDT del 4 settembre 2019 che data deve avere la fattura elettronica e in che data bisogna trasmetterla?

Antonio Della Croce, Ferrucci Group S.a.s.

RISPOSTA

La fatturazione “differita” è prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972, e consente la emissione di una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna/cessione dei beni, documentata con DDT. Questo in pratica vuol dire che lei può attendere fine mese, verificare quanti DDT siano stati emessi nel mese, ed emettere una sola fattura che includa tutti i DDT emessi nel mese (anche uno solo, come nel caso suo, emesso in data 4 settembre 2019).

In particolare, l’Agenzia delle Entrate  nella circolare  n.14/E del 17/6/2019, ha affermato che: “Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

In buona sostanza, posto che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto opportuno effettuare modifiche nel tracciato xml di fattura elettronica aggiungendo il campo previsto dalla lettera g-bis, comma 2, dell’articolo 21 (data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura),  ha proposto di risolvere il problema in via interpretativa utilizzando il campo “data di emissione”, previsto dalla lettera a) della citata norma, rendendolo concettualmente coincidente con la data di effettuazione della operazione.

Sotto il profilo strettamente operativo, la procedura da seguire nel caso di fatturazione differita dovrebbe essere la seguente:

  • Indicare nel corpo della fattura (blocco 2.2 – DatiBeniServizi) la natura, qualità e quantità dei beni ceduti, oltre che il corrispettivo, numerando progressivamente le righe;
  • Indicare, nel blocco 2.1.8 (DatiDDT), la corrispondenza tra ciascuna riga di dettaglio indicata al punto precedente nel campo 2.1.8.3 e gli estremi del DDT, numero e data, nei campi 2.1.8.1 e 2.1.8.2.

Ovviamente la procedura sopra indicata è possibile solo nel caso in cui la fattura elettronica è predisposta dal software gestionale, altrimenti sarebbe praticamente impossibile poter realizzare questo livello di dettaglio, soprattutto nel caso di pluralità di beni ceduti e di DDT emessi nel mese. L’orientamento sopra espresso ha posto più di una difficoltà agli operatori economici, posto che i gestionali potrebbero non essere predisposti ad emettere le fattura elettronica con le modalità sopra indicate e non tutte le aziende erano e sono in possesso di un software gestionale integrato con la fatturazione elettronica.

Come ho avuto modo di confermare in un altro intervento, l’indicazione dell’ultimo giorno del mese come data di emissione, anche se l’ultimo (o unico nel suo caso) DDT è stato emesso in data antecedente, non dovrebbe comunque essere considerato comportamento sanzionabile, in quanto irregolarità meramente formale (art.6 comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997).

Per completezza di argomento, segnalo anche la analitica indicazione delle cessioni effettuate può essere sostituita dalla allegazione alla fattura elettronica dei documenti da cui risulta il dettaglio dei beni ceduti/consegnati, come indicato nella Risoluzione del 24/03/1978 n. 360878 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, con cui il Ministero ha affermato che “… nella fattura possono essere omessi i cennati elementi a condizione che i relativi buoni di consegna vengano inscindibilmente allegati alla fattura stessa che  deve  contenere l’indicazione:  gli allegati buoni di consegna  costituiscono parte integrante della presente fattura”. In senso conforme si segnala la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 52 del 21 dicembre 2018.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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