DOMANDA
Un nostro cliente ha emesso fattura elettronica n. 127 con data 06/09/2019 e fattura n. 128 con data 31/08/2019, come si può rimediare? Il cliente in questione è in contabilità ordinaria e ha liquidazione Iva trimestrale. Occorre fare una nota di credito e riemettere fattura con data corretta?
Arturo Turco
RISPOSTA
Sarebbe opportuno sapere con quali date sono state trasmesse le fatture elettroniche, ossia se – quanto meno – è rispettata la progressione tra data fattura e data della trasmissione al SDI. In ogni caso ritengo non sia opportuno rimediare, posto che l’errore commesso – ammesso che di ciò si tratti – non si eliminerebbe. Se mai dovessero eccepire la irregolarità ed irrogare sanzioni, lei potrà difendersi sostenendo che:
- Nessuna norma impone la doppia progressione tra data della fattura e la sua numerazione;
- L’errore (eventualmente) commesso sarebbe meramente formale e, in quanto tale, non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis dell’articolo 6 (Cause di non punibilità) del Decreto Legislativo 472/1997 che così recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome