Esperto risponde

Fattura elettronica trasmessa in ritardo, ecco come calcolare le sanzioni

Un esempio pratico per capire come calcolare l’ammontare del ravvedimento operoso per una fattura elettronica inviata in ritardo

Pubblicato il 23 Set 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Ho bisogno di un aiuto per capire a quanto ammonta il ravvedimento operoso per una fattura elettronica tardiva  emessa da un soggetto con liquidazione Iva trimestrale : la fattura è di 14.75 euro+Iva per un totale di 18 euro la data della fattura è il giorno 11/06/2019.

La fattura a suo tempo non è stata inoltrata telematicamente, è stata predisposta ma non inviata e il cliente l’ha inoltrata in data odierna 20/09/2019. Posso effettuare il ravvedimento operoso per il ritardo nell’invio della fattura? Non riesco a capire a quanto ammonta il versamento che devo effettivamente effettuare.

Laura Mereghetti

RISPOSTA

Nel caso di contribuente trimestrale –  per cui, passato il 30 giugno 2019,  non opera la mitigazione prevista dall’articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 127/2015 –   la sanzione applicabile è quella prevista dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997, che  così recita: “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”.

Nel suo caso, la sanzione andrebbe da un minimo di euro 2,93 ad un massimo di euro 5,85, ossia dal  90% al 180% dell’IVA sulla fattura da lei trasmessa tardivamente, ma il comma 4 del citato articolo 1 prevede che la sanzione prevista al comma 1, primo e secondo periodo, non possa essere inferiore a 500 Euro. Se lei volesse ravvedere la tardiva trasmissione,  la sanzione potrebbe essere  determinata ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997, con la riduzione:

  • ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 gg dalla scadenza;
  • ad 1/9  nel minimo se il pagamento avviene tra il 31 e il 90°  giorno dalla scadenza;
  • ad 1/8 del minimo se il pagamento avviene oltre il 90° giorno e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • ad 1/7 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
  • ad 1/6  del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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