DOMANDA
Ho bisogno di un aiuto per capire a quanto ammonta il ravvedimento operoso per una fattura elettronica tardiva emessa da un soggetto con liquidazione Iva trimestrale : la fattura è di 14.75 euro+Iva per un totale di 18 euro la data della fattura è il giorno 11/06/2019.
La fattura a suo tempo non è stata inoltrata telematicamente, è stata predisposta ma non inviata e il cliente l’ha inoltrata in data odierna 20/09/2019. Posso effettuare il ravvedimento operoso per il ritardo nell’invio della fattura? Non riesco a capire a quanto ammonta il versamento che devo effettivamente effettuare.
Laura Mereghetti
RISPOSTA
Nel caso di contribuente trimestrale – per cui, passato il 30 giugno 2019, non opera la mitigazione prevista dall’articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 127/2015 – la sanzione applicabile è quella prevista dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997, che così recita: “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”.
Nel suo caso, la sanzione andrebbe da un minimo di euro 2,93 ad un massimo di euro 5,85, ossia dal 90% al 180% dell’IVA sulla fattura da lei trasmessa tardivamente, ma il comma 4 del citato articolo 1 prevede che la sanzione prevista al comma 1, primo e secondo periodo, non possa essere inferiore a 500 Euro. Se lei volesse ravvedere la tardiva trasmissione, la sanzione potrebbe essere determinata ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997, con la riduzione:
- ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 gg dalla scadenza;
- ad 1/9 nel minimo se il pagamento avviene tra il 31 e il 90° giorno dalla scadenza;
- ad 1/8 del minimo se il pagamento avviene oltre il 90° giorno e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ad 1/7 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- ad 1/6 del minimo se il pagamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome