DOMANDA
Le scrivo perché la situazione delle tempistiche dell’invio della fattura elettronica è ancora ampiamente complicata. In agenzia viaggio, prima, fatturavamo qualsiasi viaggio datando con l’ultimo giorno del mese, entro il 15 del mese successivo. Adesso è errato fatturare una partenza del mese di settembre, datandola 30/09/2019, entro il 12/10?
La ringrazio se mi vorrà rispondere di nuovo, e in caso se mi potrebbe indicare una procedura da seguire.
Sara – Eriliviaggi
RISPOSTA
Il problema della tempestività va esaminato alla luce del disposto dell’articolo 6 del DPR 633/1972, che determina il momento di effettuazione della operazione. Nel settore dei servizi, la regola generale per la fatturazione immediata è che la fattura debba essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dal pagamento, ovvero entro 12 giorni dalla data indicata in fattura.
Tuttavia qualora la prestazione di servizi sia individuata da idonea documentazione (per esempio, un estratto conto con la indicazione delle parti contraenti, del corrispettivo, pagato o meno, e la eventuale data di effettuazione della operazione), la fatturazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a) DPR 633/1972, può essere differita al giorno 15 del mese successivo per tutte le prestazioni effettuate nel mese precedente. In questo caso, gli estremi dell’”idoneo documento” devono essere riportati sulla fattura elettronica, magari utilizzando gli appositi campi previsti per la indicazione dei documenti di trasporto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome