DOMANDA
Non riesco a capire se le fatture elettroniche dei fornitori con data 30.09.2019 ma ricevute dallo Sdi il 2.10.2019 o 5.10.2019 possono essere registrate con data 30.09.2019.
Questa operazione è corretta o rischio sanzioni? Ho contabilità con Iva trimesttale e sinceramente vorrei capire come comportarmi.
Stefania Pauletto
RISPOSTA
Le fatture di acquisto ricevute il 2 ottobre 2019 e datata 30 settembre 2019 devono essere registrate con data non anteriore al giorno del ricevimento e possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di settembre (o del III trimestre).
Così è previsto dall’articolo 1 del DPR 100/1998, che prevede:
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome