Esperto risponde

Fattura elettronica nella filiera dei lavori pubblici: CIG e CUP

Tutte le indicazioni per gestire CIG e CUP nella compilazione della fattura elettronica per lavori svolti nell’ambito di appalti pubblici

Pubblicato il 22 Ott 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

Nuovo-codice-appalti

DOMANDA

La nostra società si occupa della prefabbricazione di manufatti in cemento armato. Lavoriamo a livello di fornitura in opera per conto di appalti pubblici (ANAS – Provincia – Comune e vari enti) .

Le nostre fatture elettroniche di acquisto, emesse da  fornitori privati devono contenere il CIG e CUP al loro interno? Le fatture contengono materiali da costruzione per i manufatti es. ferro, cemento, pietre o fornitura di servizi sempre correlati alla produzione e/o al montaggio in cantiere.

Massimo Santonocito

RISPOSTA

La norma che impone la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP)  nella fattura elettronica sono

  • l’articolo 1, comma 917, lettera b)  della legge n. 205 del 2017, che prevede che gli obblighi relativi  alle fatture elettroniche decorrenti dal 1 luglio 2018 si applicano alle “prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei  relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa  capofila  nei  confronti dell’amministrazione pubblica”.
  • l’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, che così dispone: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei  pagamenti da parte delle pubbliche  amministrazioni,   le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:  1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.

I due obblighi sono pertanto distinti, il primo riguarda i soggetti che intervengono nel ciclo di “realizzazione del contratto” (la c.d. filiera), il secondo riguarda i rapporti tra l’azienda titolare del contratto e l’Ente Pubblico.

Ovviamente i partecipanti alla filiera devono essere informati circa la destinazione dei beni/servizi ad un opera pubblica, nonché del relativi CIG e CUP, altrimenti non sarebbero consapevoli dell’obbligo al quale sono sottoposti.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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