La crescente diffusione delle vendite online ha già da tempo attirato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sulla necessità di porre in essere controlli sulle operazioni effettuate per far emergere eventuali sacche di evasione derivanti da operazioni irregolari e/o sconosciute al Fisco.
Per contrastare fenomeni fraudolenti di occultamento di basi imponibili IVA, quindi, il legislatore si è mosso introducendo un nuovo obbligo di comunicazione di dati a carico degli “operatori digitali” che permetterà all’Agenzia di mappare e monitorare le operazioni di vendita a distanza in Italia di beni comunitari e non.
Il 31 ottobre una prima scadenza a riguardo.
eCommerce e evasione fiscale: il faro del legislatore
La necessità di incrementare il gettito fiscale e la conseguente attenzione verso il mondo dell’eCommerce erano già apparse evidenti nella Legge di Bilancio 2018 con il tentativo di introduzione della cosiddetta web tax. Rinviata in seguito più volte, l’imposta dovrebbe trovare la sua definitiva formulazione nella Legge di Bilancio 2020 ed entrerà in vigore dal primo gennaio 2020.
Con l’articolo 13 del Decreto Crescita (D.L. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019) il legislatore ha quindi introdotto l’obbligo di trasmissione delle Comunicazione delle Informazioni relativi ai prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali, precisando termini e modalità di trasmissione dei dati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660061 del 31/07/2019.
Chi è obbligato alla comunicazione
I soggetti passivi tenuti al rispetto dell’obbligo di comunicazione sono gli operatori residenti e non residenti che, tramite l’utilizzo di marketplace, piattaforme digitali, portali facilitano le vendite di beni a distanza sul territorio dello Stato di beni comunitari e/o importati da parte di operatori economici residenti o non residenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’obbligo della presente comunicazione, sono considerati soggetti passivi gli operatori economici che agiscono tramite un’interfaccia elettronica nel caso in cui la stessa non si limiti ad essere solo il luogo “virtuale” di incontro tra un fornitore di beni a distanza e un cliente, ma partecipi direttamente o indirettamente alle seguenti operazioni:
- determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- ordinazione o consegna dei beni.
Quando invece essa si limiti unicamente:
- al trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione dei beni;
- alla catalogazione o la pubblicità di beni;
- al reindirizzamento o al trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione;
l’operatore economico che la gestisce sarà escluso dagli obblighi di comunicazioni qui descritti.
Nel caso in cui l’operatore che gestisce una piattaforma digitale sia un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si dovrà identificare direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Quali dati vanno comunicati
Con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre precedente, il soggetto passivo dovrà procedere, per ogni fornitore che abbia effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento, alla comunicazione dei seguenti dati:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi del fornitore, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Come avviene la comunicazione
La trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche attraverso intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con comunicazione sul proprio sito web diffusa in data 2 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha informato che nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet”, all’interno della categoria Controlli Comunicazioni Istanze la versione 1.0.0 del 02/09/2019 relativa al modulo Controlli Informazioni piattaforme digitali (codice fornitura: DGI19).
I termini di trasmissione (31 ottobre 2019, primo gennaio 2021)
I termini di trasmissione contenuti nel Provvedimento sopra citato fissano il primo invio entro il 31 ottobre, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati delle operazioni effettuate a partire dal primo maggio 2019 (entrata in vigore del DL 34/2019) e sino al 30/09/2019.
Sempre entro il 31 ottobre dovranno essere trasmesse anche le operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 13/02/2019 e il 30/04/2019 in relazione ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop mediante interfacce elettroniche.
Mentre per la generalità delle operazioni l’obbligo di comunicazione dei dati (DL 34/2019) riguarda solo il periodo primo maggio 2019 – 31 dicembre 2020 (adempimento temporaneo), per le operazioni di cui all’articolo 11 bis commi 11-15 del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018 relativamente al settore delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop mediante interfacce elettroniche si tratta di adempimento a regime.
E’ stata invece differita al primo gennaio 2021 l’applicazione degli obblighi indicati dall’articolo 11 bis commi 11-15 del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018 relativamente al settore delle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop mediante interfacce elettroniche.
Le comunicazioni inviate possono essere rettificate entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e devono contenere il trimestre cui si riferiscono.
Di particolare importanza è la responsabilità del soggetto passivo che incorra nella mancata o incompleta trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate. Infatti viene posto in carico a questi ultimi l’assolvimento dell’imposta nel caso in cui non riescano a dimostrare:
- nel caso di operazioni non comunicate: l’assolvimento dell’IVA da parte del fornitore,
- nel caso di incompleta trasmissione delle informazioni richieste: di avere adottato tutte le misure per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
La documentazione relativa alle vendite a distanza deve essere conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata e messa a disposizione, su richiesta, di organi dell’amministrazione finanziaria.
Uno strumento strategico contro il sommerso?
Mediante l’acquisizione dei dati sopra descritti, l’Agenzia delle Entrate potrà cominciare a circoscrivere il volume d’affari generato dalle cessioni a distanza di beni destinate al territorio dello Stato (e quindi certamente imponibili in Italia ai fini IVA) e metterlo direttamente a confronto con i dati delle fatture elettroniche emesse dagli stessi fornitori e transitate tramite lo Sdi.
Solo il futuro (digitale) potrà dirci se questo nuovo adempimento che appare abbastanza delicato e sicuramente gravoso per il corretto reperimento delle informazioni da comunicare, sarà foriero di maggior gettito per le casse erariali, sicuramente per l’Agenzia pare essere uno strumento strategico per l’emersione di nuova base imponibile IVA.