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Nota di credito per fattura elettronica, ecco perché non è sanzionabile

Una nota di credito ad esigibilità differita inviata in ritardo non prevede siano comminate sanzioni, ma urgono chiarimenti in proposito. Vediamo perché

Pubblicato il 25 Ott 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Avrei bisogno di un aiuto per capire a quanto ammonta il ravvedimento operoso per una nota di credito emessa da un professionista con liquidazione trimestrale verso la PA a storno totale di una fattura elettronica emessa ad agosto 2019.

La nota di credito è datata 30.09.2019 ed è stata inviata allo Sdi in data 24/10/2019,  l’importo è di  11.873.26 euro + Iva di 2.612,23 euro. In data 21.10.2019 è stata emessa la fattura verso la Pubblica Amministrazione con “Iva ad esigibilità differita”.

È possibile effettuare il ravvedimento operoso per l’invio tardivo della nota di credito? Non riesco a calcolare (se dovuto) a quanto ammonta l’importo che devo effettivamente versare.

Se non erro il codice tributo per il versamento dovrebbe essere 8911.

Loredana Mileti

RISPOSTA

Premesso che il quadro sanzionatorio in materia di fattura elettronica è quanto mai complesso, e, soprattutto, inadeguato (vedi articolo precedente),  le sanzioni in materia di “documentazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto indicate all’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 fanno riferimento ad “obblighi”. Esiste obbligo quando si verifica il presupposto, come definito all’art. 6 del DPR 633/1972,  affinché una operazione si consideri effettuata.

La emissione della nota di credito non è un obbligo – quanto meno nel suo caso – ma una mera facoltà, necessaria solo per neutralizzare la fattura emessa in precedenza in maniera non corretta. Essendo poi tanto la fattura che la nota di credito di operazioni ad esigibilità differita”, esse sono irrilevanti ai fini della corretta liquidazione del tributo. Per questa ragione, la data di emissione della nota di credito non genera obblighi di versamento o diritto di detrazione.

Quanto sopra mi porterebbe ad escludere che la fattispecie sia sanzionabile, ma sarebbe auspicabile un intervento dell’Agenzia Entrate che mettesse ordine sulla moltitudine di irregolarità commesse in questo primo anno di applicazione ed escludesse la applicazione di sanzioni per tutte le infrazioni che non hanno inciso sulla determinazione e il versamento del tributo.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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