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Antiriciclaggio, gli indicatori di anomalia: che cosa sono e a cosa servono

In ambito antiriciclaggio, gli indicatori di anomalia sono uno strumento messo a disposizione dalla legge per individuare possibili operazioni sospette

Pubblicato il 30 Dic 2019

Filippo Graziano

Consulente in Antiriciclaggio e Privacy

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Indicatori di anomalia in ambito antiriciclaggio: sono un utile strumento per avviare segnalazioni di operazioni sospette. L’art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ai “soggetti obbligati” (tra cui ricordiamo gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari) di portare a conoscenza del UIF – Ufficio Investigativo Finanziario, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”. Ecco tutte le categorie.

Indicatori di anomalia, che cosa sono

Al fine di agevolare i soggetti obbligati in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, Il Ministero degli Interni, la stessa UIF o gli organi di vigilanza hanno fornito specifici indicatori di anomalia.

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all’esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Indicatori di anomalia per professionisti

Negli indicatori specificatamente emessi per i professionisti in data 16 aprile 2010 dal Ministero degli Interni testualmente si legge: “L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell’allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto”.

E prosegue: “La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore a cui si riferiscono. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell’allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell’operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell’operazione. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata. Al fi ne di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007”.

Indicatori di anomalia connessi al cliente

Gli indicatori sono connessi al cliente, con particolare riferimento alle seguenti situazioni quando:

  • fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti;
  • si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti: o all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull’operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla o rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento;
  • mostra un’inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica ealtri obblighi; dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo;
  • è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
  • effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo a soggetti ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
  • è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo
  • opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Indicatori di anomalia ed esecuzione delle prestazioni professionali

Gli indicatori sono connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

  • Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
  • Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività.
  • Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

Indicatori di anomalia relativi a modalità di pagamento

Gli indicatori di anomalia sono anche relativi alle modalità di pagamento dell’operazione:

  • Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell’operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  • Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
  • Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell’operazione disposta.
  • Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

Indicatori relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese

Gli indicatori di anomalia sono relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

  • Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l’ effetto di dissimulare o di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.
  • Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

Indicatori per operazioni relative a beni immobili o mobili

Gli indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

  • Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
  • Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
  • Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
  • Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.
  • Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull’equità delle condizioni contrattuali.
  • Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

Indicatori di anomalia per operazioni contabili

Gli indicatori di anomalia sono anche relativi a operazioni contabili e finanziarie:

  • Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
  • Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
  • Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all’oggetto della società o dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
  • Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
  • Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
  • Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

Un caso concreto

Si riporta un caso pubblicato dalla stessa UIF che trae origine da segnalazioni di operazioni sospette scaturenti dall’utilizzo degli indicatori di anomalia. Le segnalazioni hanno permesso di rilevare la costituzione di società tramite prestanome e con versamento fittizio del capitale sociale al fine di acquisire partecipazioni in una società finanziaria. Gli approfondimenti complessivi hanno consentito di formulare l’ipotesi che Tizia avesse costituito le società Alfa e Beta in qualità di prestanome di Caio, anche allo scopo di consentire a quest’ultimo l’acquisizione di una partecipazione all’interno del capitale di un intermediario finanziario. Le false dichiarazioni rese da Tizia al pubblico ufficiale, in sede di costituzione delle società Alfa e Beta, in merito al versamento del relativo capitale sociale sono di potenziale rilievo penale, analogamente alla rappresentazione del dato relativo al capitale versato nei bilanci di Alfa e Beta e nei registri camerali. Le informazioni relative alla partecipazione al capitale dell’intermediario finanziario Gamma da parte di Beta, società neo-costituita di fatto priva di capitale, sono state portate all’attenzione della competente Autorità di vigilanza, che ha poi provveduto alla cancellazione dell’intermediario dai relativi elenchi.

Elementi caratterizzanti l’operatività anomala Tratti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 – Indicatori di anomalia per i professionisti

  • Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
  • Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo;
  • Il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
  • Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
  • Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

E anche un altro indicatore: i conferimenti finalizzati alla costituzione di società mediante assegni di importo non coerente con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del titolare effettivo.

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