l'analisi

Antiriciclaggio: le principali novità del nuovo decreto-legge 125/2019

In vigore dal 10 novembre 2019 il Decreto legislativo n. 125/2019 introdurrà una serie di modifiche che interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari. Vediamo in cosa consistono

Pubblicato il 08 Nov 2019

Filippo Graziano

Consulente in Antiriciclaggio e Privacy

euro antiriciclaggio

Il Decreto legislativo n. 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, entrerà in vigore il 10 novembre 2019 e apporta rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, che così subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell’attuazione della IV Direttiva europea.

Le modifiche più importanti interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari e consistono in:

  • un ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  • un maggiore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo;
  • nuove misure di adeguata verifica rafforzata per intermediari bancari o finanziari;
  • vigilanza e controlli
  • nuovi poteri alla Gdf
  • implementato il ruolo degli Organi di autoregolamentazione.
  • precisazione sulla Persona Politicamente Esposta
  • Antiriciclaggio e GDPR
  • Nuova sanzione per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

Ampliato il novero dei soggetti obbligati

Le integrazioni apportate all’articolo 3 del D.lgs. 231/2007 ampliano il novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Viene, infatti, ampliata la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, nel cui ambito sono ora ricompresi, tra l’altro:

  • le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
  • i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è eseguita da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 TULPS qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
  • i prestatori di servizi di portafoglio digitale;
  • gli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.

In particolare, il decreto attuativo estende la definizione di prestatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale, introducendo la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Per tali prestatori di servizi di portafoglio digitali viene, poi, previsto l’obbligo dell’iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), analogamente a quanto già richiesto per i prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in un’apposita sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall’Oam era già stata richiesta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010.

In base alle nuove disposizioni, fra i prestatori di servizio sono ricompresi non solo le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale anche online servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale, ma anche “(…) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute”.

E’ stato previsto anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo

Ulteriori modifiche riguardano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

Si prevede così, espressamente, che nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, vengano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

In via residuale, è sancito anche che, nelle ipotesi in cui l’applicazione dei criteri di cui alla normativa non consenta comunque di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Circa l’individuazione dei soggetti che possono accedere alle informazioni sul titolare effettivo, nell’istituendo registro, il decreto legislativo inserisce anche la previsione del “pubblico”, dietro pagamento dei diritti di segreteria. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. Per quanto riguarda i trust l’accesso al registro per individuazione dei titolari effettivi sarà limitato ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

Registro dei titolari effettivi, concesso più tempo

E’ stato ampliato il termine entro il quale il Mef, di concerto con il MiSE, doveva regolamentare il Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. 231/07, attraverso l’emanazione di un apposito decreto. Inizialmente era stato concesso un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, termine che di fatto è scaduto il 3 luglio 2018. Ora, invece, il periodo è stato allungato, prevedendo l’emanazione del decreto interministeriale entro 36 mesi dalla suddetta tale data, ossia entro il 3 luglio 2020.

Adeguata verifica rafforzata

Tra le altre novità, si segnala l’introduzione di misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mentre in precedenza la discriminante era la residenza.

In proposito, per gli intermediari finanziari e bancari sono introdotti specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi.

Costituiscono fattori di rischio per l’applicazione di misura rafforzate di adeguata verifica anche le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché’ avorio e specie protette.

Vigilanza e controlli

Il provvedimento introduce diversi strumenti utilizzabili dalle autorità di vigilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi (tra cui, ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani).

Inoltre, viene aggiunta all’art. 16, D.lgs. n. 231/2007 la previsione per cui a svolgere tale adempimento sia un “gruppo societario”. In tal caso la normativa prevede che sia la capogruppo a dover adottare un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).

I poteri ispettivi e di controllo possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali gli “obbligati” abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Nuovi poteri della Guardia di finanza

Ai sensi del nuovo art. 9 del 231/07, le autorità di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) (quindi Mef, autorità di vigilanza di settore, Uif e nucleo speciale di polizia valutaria), le amministrazioni e gli organismi interessati, l’autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l’individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In proposito, il decreto in commento apporta novità anche riguardo alle potestà antiriciclaggio attribuite alla Guardia di finanza.

Nel dettaglio, l’art. 9 del d.lgs. 231/2007 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza per le finalità antiriciclaggio possa effettuare ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria e svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Uif.

Con le modifiche apportate a tale disposizione dal d.lgs. 125/2019 il Nucleo speciale di polizia valutaria (ovvero i reparti delegati) potrà ulteriormente acquisire direttamente, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso ogni soggetto obbligato. In altri termini, la Gdf amplia il suo spazio operativo, potendo svolgere attività di acquisizione documentale ai fini antiriciclaggio anche nei confronti di soggetti non sottoposti alla sua vigilanza (es.: intermediari bancari e finanziari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia). Il Nucleo potrà poi utilizzare i poteri antiriciclaggio anche per gli approfondimenti investigativi delle informazioni di polizia ricevute da omologhi organismi esteri e internazionali. La Gdf, ai fini antiriciclaggio, avrà accesso non solo ai dati bancari/finanziari contenuti nell’anagrafe tributaria (art. 7, commi 7 e 11, dpr 605/73) e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione dell’istituendo registro dei titolari effettivi presso il registro imprese, ma anche a dati e informazioni contenute nell’anagrafe immobiliare integrata (ex art. 19, dl 78/2010).

Infine, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo viene consentito di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria.

Il ruolo degli Organi di autoregolamentazione

Gli ordini dei dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro dovranno occuparsi del monitoraggio dei propri iscritti con conseguente pubblicazione annuale delle sanzioni antiriciclaggio a cui i professionisti sono stati sottoposti dalle autorità competenti. Detta informativa riguarderà anche le sanzioni disciplinari adottate dall’ordine verso i professionisti e le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dagli stessi. Entro il 30 maggio di ogni anno, inoltre, in relazione agli eventi dell’anno antecedente, agli Ordini viene richiesto di pubblicare (dopo averne dato comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria), una relazione annuale contenente:

a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla Uif;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti (ex art. 11, comma 3 e art. 66, comma 1), a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Persone politicamente esposte

Alla lettera c), dopo le parole «che siano persone politicamente esposte» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»;

Sono persone politicamente esposte anche le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.

Antiriciclaggio e Gdpr

All’articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;

All’articolo 39, comma 1, dopo le parole «di finanziamento del terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»

Nuova sanzione

«7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro.

All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorità che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.

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