L'analisi

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: ecco le regole 2020

Come fare fattura verso persone fisiche e non nell’ambito di prestazioni sanitarie, ma anche cosa dice la legge sulla trasmissione dei corrispettivi: vediamo le norme che bisognerà seguire nel 2020 per essere compliant alla normativa privacy e alle regole fiscali

Pubblicato il 20 Nov 2019

Gianluca De Simone

dottore commercialista in Prato e Firenze, Studio Mazzone Salvi Ravone De Simone

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La normativa in materia di protezione dei dati personali, alla luce anche del GDPR, si intreccia sempre di più con gli adempimenti fiscali di fatturazione degli operatori, in particolare di quelli sanitari, considerata la particolarità e delicatezza dell’oggetto e delle finalità dei loro trattamenti. Importante quindi approfondire questi aspetti e fare il punto della situazione, studiando le regole fiscali previste per il 2020 in tale ambito.

La circolare 14 dell’Agenzia delle Entrate su prestazioni sanitarie e fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 14 del 17.6.2019 ha fornito chiarimenti sulle modalità operative di emissione e gestione della fattura elettronica, e ha rimarcato la peculiarità delle prestazioni sanitarie, per le quali sussiste un divieto di emissione dei documenti in formato elettronico, sebbene per il solo 2019 (come vedremo il divieto è stato da poco esteso anche al 2020, per opera del Decreto Fiscale collegato, d.l. 26.10.2019 n.124, in attesa di conversione).

In quella occasione l’Amministrazione Finanziaria ha infatti ricordato che gli operatori sanitari possono emettere e-fattura mediante SdI con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente. Nel caso, ad esempio, della degenza in una struttura sanitaria, il documento dovrà essere emesso, per il 2019, in formato cartaceo o in formato elettronico extra SdI, come potrebbe avvenire con la generazione di un documento informatico trasmesso, ad esempio, a mezzo PEC e non mediante il SdI.

Un ulteriore precisazione ha riguardato i soggetti non obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS (logopedisti, podologi, ecc.). Poiché la norma che ha esteso a tali figure professionali il divieto di fatturazione elettronica mediante SdI (per il 2019) è entrata in vigore il 13.2.2019, alcuni operatori potrebbero aver emesso fattura elettronica attraverso il SdI nel periodo antecedente a tale data: in questo caso gli uffici finanziari cancelleranno i file che le sono pervenuti (e per i quali attualmente vige il divieto di emissione) “in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione” (come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni). Si tenga presente anche che i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, neppure nel caso della sua adesione al servizio di consultazione.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie, norme estese al 2020

Come già preannunciato, l’art. 15 del DL 124/2019 collegato alla manovra di bilancio prevede che anche per il 2020 (come già previsto in via transitoria per il 2019) vige il divieto di emissione delle fatture elettroniche in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Sul piano soggettivo il divieto riguarda:

Gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria
  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli albi professionali delle ostetriche;
  • iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottici;
  • veterinari.
Gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria
  • podologi;
  • fisioterapisti;
  • logopedisti

Sul piano oggettivo, il divieto di invio tramite SdI riguarda tutte le fatture contenenti prestazioni:

Sanitarievisite specialistiche, analisi, etc… erogate nei confronti delle persone fisiche
Mistesia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie, le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
Non sanitariead es. il vitto durante un ricovero, quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Queste operazioni dovranno essere quindi documentate con fatture in formato analogico o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio, e questo a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. E questo vale anche qualora la prestazione sia rivolta a favore di un contribuente che abbia manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della precompilata (Agenzia delle Entrate, FAQ, 19 luglio 2019, n. 57).

Spetterà invece al sistema TS il compito di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. Questo vale anche per le fatture “miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. In particolare, anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Prestazioni verso non residenti in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello del primo agosto 2019, n. 327, ha chiarito quali sono gli adempimenti fiscali nel caso in cui la prestazione sanitaria viene effettuata nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito nel territorio dello Stato. A tal proposito le informazioni da comunicare con l’esterometro sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI: pertanto, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, implica anche nell’ambito dell’esterometro il divieto all’invio dei citati dati.

In definitiva, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, né vanno comunicate tramite esterometro.

Prestazioni sanitarie verso persone non fisiche

Invece le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore (cfr. l’articolo 1, comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 127 del 2015), vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta all’istanza di interpello del 24 luglio 2019 n. 307):

  •  direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);
  • materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, le parti devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Prestazioni sanitarie e scontrino elettronico

Sempre al fine di tutelare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati, è previsto che a decorrere dal primo luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria.

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