la scadenza

Corrispettivi telematici 2020: tutte le soluzioni per chi emetteva ricevuta fiscale

La versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste. Le soluzioni al problema della certificazione fiscale delle operazioni in mobilità o per un numero modesto di operazioni richiedono quindi necessariamente una modifica nel modo di operare. Ecco tutte le opzioni, in attesa di una soluzione software ad hoc

Pubblicato il 22 Nov 2019

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

scontrino

Dal primo gennaio 2020 inizierà l’era dei “corrispettivi telematici”: l’obbligo varrà per tutti, indipendentemente dal fatturato o dal regime fiscale adottato e, salvo per la moratoria di sei mesi sulle sanzioni prevista dal “decreto Crescita”, scontrino e ricevuta fiscale spariranno completamente per essere sostituiti dal nuovo obbligo telematico.

Lo “scontrino telematico”, in realtà, è già in vigore da qualche mese per i soggetti che hanno superato nel 2018 un fatturato di Euro 400.000 e quindi non è infrequente imbattersi in scontrini contrassegnati come “RT” (registratore telematico) invece del tradizionale “MF” (misuratore fiscale) emessi dal ristorante o dal supermercato o comunque da un esercizio commerciale più strutturato.

Ci sono però alcuni soggetti, tipicamente caratterizzati da un ridotto numero di operazioni da certificare, non dotati di registratore di cassa e che, al momento, emettono “ricevuta fiscale” per certificare le operazioni effettuate (artigiani, ambulanti, etc.). Come si dovranno comportare tali soggetti dal primo gennaio 2020?

Che cosa sono i “corrispettivi” e come vanno certificati

Per capire bene come gestire al meglio il nuovo obbligo appare opportuno inquadrarne meglio l’ambito applicativo.

La regola generale prescrive che ogni operazione imponibile sia certificata da fattura, salvo eccezioni previste dalla legge.

La principale eccezione riguarda le operazioni di “Commercio al minuto ed attività assimilate” per le quali la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

L’esonero comprende la maggior parte delle prestazioni svolte nei confronti di consumatori privati da parte di imprese, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (in particolare se rese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o presso l’abitazione del cliente).

Sono quindi escluse da scontrino tutte le prestazioni effettuate da professionisti (medici, avvocati, commercialisti, etc.) che possono essere certificate solo con fattura.

Per tutte le operazioni per cui la fattura non viene emessa in quanto non obbligatoria e non richiesta, è necessaria però fino al 31/12/2019 la certificazione prevista dal DPR 696/1996 (scontrino o ricevuta fiscale).

Dal 01/01/2020 entrerà invece in vigore per tutti il nuovo obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”, che sostituirà integralmente l’emissione di scontrino e ricevuta fiscale.

Gli esoneri dall’obbligo

La norma istitutiva (il D.lgs. 127/2015) non prevede alcun esonero dall’obbligo, ma il DMEF del 10 maggio 2019 ha “ripescato” le preesistenti fattispecie di esonero dall’emissione di scontrino, applicandole in una non ben definita “in fase di prima applicazione” anche al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Attenzione! Non sono previsti esoneri per contribuenti “minori”. Gli imprenditori che rientrano nel vecchio regime dei minimi e i contribuenti “forfettari”, seppur esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, sono pienamente soggetti all’obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”. Di conseguenza anche loro dovranno dotarsi di “Registratore Telematico” oppure dovranno emettere fattura (cartacea) per ogni operazione che andranno ad effettuare.

Come sostituire la “ricevuta fiscale”

Inutile girare attorno al problema: la versione “telematica” della ricevuta fiscale non esiste.

Le soluzioni al problema della certificazione fiscale delle operazioni in mobilità o per un numero modesto di operazioni richiedono necessariamente una modifica nel modo di operare.

Chi fino ad oggi ha emesso ricevuta fiscale dal primo gennaio 2020 potrà alternativamente:

  • Emettere fattura (normalmente elettronica, ma eventualmente cartacea nel caso di minimi e forfettari) entro 12 giorni dall’operazione. Ovviamente se è stato effettuato il pagamento sarà necessario il rilascio di ricevuta (che può essere sostituita da una copia di cortesia della fattura opportunamente quietanzata).
    La fattura può sembrare una soluzione amministrativamente più dispendiosa in termini di tempo, ma non è da escludere a priori, se integrata in un processo amministrativo opportunamente rivisitato: pensiamo all’impresa di manutenzioni (idraulico, caldaista, etc.) in cui chi prende la chiamata carica l’anagrafica del cliente sul sistema di fatturazione e il manutentore, al momento del pagamento, emette fattura inserendo solo manodopera e pezzi di ricambio. Si può anche pensare di utilizzare la “fattura semplificata” che richiede l’indicazione di molti meno dati, risultando così di più rapida emissione.

Esistono anche sul mercato (anche se sono ancora poco conosciute) soluzioni di fatturazione in grado di acquisire con lo smartphone il codice fiscale del cliente (dato sufficiente nella fattura semplificata) dal codice a barre presente sulla tessera sanitaria o sulla carta di identità elettronica esattamente come oggi accade in farmacia per il rilascio del classico “scontrino parlante” valido per la detrazione delle spese sanitarie.

  • Memorizzare immediatamente l’operazione sul servizio online dell’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, da cui è possibile generare anche il Documento Commerciale. La procedura richiede una connessione internet sempre attiva ed è decisamente più lenta e macchinosa del classico “battere lo scontrino”; a parer nostro risulta utilizzabile esclusivamente nel caso di un numero davvero molto limitato di operazioni giornaliere e con clienti molto pazienti.
  • Dotarsi di Registratore Telematico portatile e quindi “battere lo scontrino” (il “Documento Commerciale”), procedendo poi alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni. Attenzione! Non è possibile rilasciare il Documento Commerciale sul momento e “battere lo scontrino” sul Registratore Telematico alla fine della giornata. È espressamente previsto dalle specifiche tecniche che l’operazione venga memorizzata su un Registratore Telematico dotato di “memoria fiscale”. È quindi possibile che il Registratore resti scollegato da internet per diversi giorni (ma non più di 12) a patto che venga periodicamente collegato per permettergli la trasmissione nei termini dei dati o che i dati vengano periodicamente scaricati dal Registratore per essere trasmessi separatamente.
    Esistono in commercio Registratori Telematici portatili, sostanzialmente simili ai Registratori di cassa portatili già da tempo sul mercato e delle dimensioni di una grossa calcolatrice. Anche per questi vale il credito d’imposta sull’acquisto e, se si è fortunati, è possibile che il vecchio registratore di cassa sia aggiornabile (anche qui la possibilità di fruire di credito di imposta, seppur di importo modesto).

Esistono soluzioni solo software per i corrispettivi telematici?

Al momento attuale la risposta è no. Ma le cose potrebbero cambiare entro qualche mese.

Come riportano qui Roberto Bellini e Bonfiglio Mariotti, rispettivamente Direttore Generale e Presidente di AssoSoftware (associazione di categoria che riunisce i produttori di software contabile e fiscale), è al momento allo studio dell’Agenzia delle Entrate e degli operatori del settore la possibilità di rilasciare sistemi software per i corrispettivi telematici. Un sistema software più personalizzabile ed efficiente della soluzione gratuita dell’Agenzia delle Entrate (magari usabile da dispositivi mobili con stampantine portatili wireless già oggi reperibili sul mercato) potrebbe costituire una soluzione pratica ed economica per molte delle esigenze sin qui descritte.

Non possiamo che sperare diventi disponibile in pochi mesi.

La moratoria e la trasmissione mediante la soluzione transitoria

Anche per i soggetti di minori dimensioni vale il periodo di moratoria previsto dal “Decreto Crescita”: i soggetti il cui obbligo di trasmissione decorre dal primo gennaio 2020 godranno, per i primi 6 mesi dell’anno, dell’esenzione dall’applicazione di sanzioni se, continuando a “memorizzare” le operazioni con i “vecchi” scontrino e ricevuta fiscale, trasmettono i dati dei corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando, anche per il tramite di intermediari fiscali abilitati, la soluzione transitoria che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi.

Esiste quindi una “soluzione tampone”, nell’attesa che arrivi e venga attivato il Registratore Telematico ordinato (sicuramente ci saranno attese significative) o che siano rese disponibili soluzioni software. Attenzione! Il numero stimato di Registratori Telematici da acquistare, sostituire o da aggiornare è impressionante (le note esplicative alla legge di bilancio 2017 parlavano di più di un milione di soggetti interessati).

Sicuramente la filiera di produzione e distribuzione sarà assoggettata a notevole pressione e non è difficile prevedere tempi lunghi di consegna senza che sia al momento previsto né prevedibile alcun rinvio.

D’altro canto esistono ancora diversi soggetti obbligati dal 1° luglio 2019 il cui Registratore Telematico non è ancora attivo oggi per difficoltà della rete di vendita di evadere gli ordini ricevuti.

Rinviare la decisione rischia di essere una scelta poco saggia e far correre il rischio di trovarsi in difficoltà al termine del periodo di moratoria semestrale.

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