DOMANDA
La mia azienda emette DDT giornalieri per consegna merce ad uno stesso cliente. Tale cliente mi chiede l’emissione di una fattura per ogni DDT emesso quindi ad esempio la consegna del 19/11/2019 avrà un DDT datato 19/11/2019 e la fattura correlata datata 19/11/2019 e questo è ciò che accade quotidianamente. Mi chiedo se si possono considerare tali fatture come differite e quindi avere la possibilità di di inviare le stesse allo SDI entro il 15 del mese successivo oppure considerare ognuna di tali fatture come immediate ed avere come termine di invio i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
RISPOSTA
La risposta alla sua domanda potrebbe essere desumibile da quella fornita dall’Agenzia delle Entrate all’interpello 389/2019, in cui è stato specificato quanto segue:
“La circolare n. 14/E ha specificato che (nella fattura elettronica, n.d.r.) «è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione». Trattasi, come espressamente precisato, di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, dovendo rispettare il disposto dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto IVA, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.”
Fermo restando che la cosa più semplice nel suo caso sarebbe quella di emettere fatture immediate ovvero una fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo per tutte le cessioni del mese precedente, sulla scorta della interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate il suo comportamento appare corretto, anche perché la sua condotta non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome