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Whistleblower, che cos’è e come funziona il processo di segnalazione

Whistleblower, il dipendente pubblico che segnala alle autorità situazioni sospette all’interno della propria azienda, per far luce sulla situazione. Una figura che sta prendendo piede anche in Italia

Pubblicato il 04 Dic 2019

Nicoletta Pisanu

Giornalista professionista, redazione AgendaDigitale.eu

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Whistleblower, una figura che sta assurgendo un ruolo sempre più importante nelle nostre democrazie.

Approfondiamo che cos’è il whistleblower e cosa prevede la normativa italiana per questa particolare figura. Si tratta di un “segnalatore” di illeciti pubblici, il dipendente di un ente che proprio per il lavoro che svolge nota come qualcosa non vada e decide di informarne le autorità o i superiori. Ma se nel Regno Unito e negli Stati Uniti questa figura – e il concetto a essa legato – è nota, riconosciuta e diffusa ampiamente a livello pubblico, lo stesso non si può dire avvenga in Italia, dove ancora è poco conosciuto questo ruolo. Utile quindi capire innanzitutto il significato concreto del termine whistleblower, per analizzare in seguito la normativa nazionale sul tema e le procedure per segnalare gli eventuali illeciti.

Cos’è il whistleblower, significato del termine

Whistleblower letteralmente significa, in inglese, “soffiatore di fischietto”. Ovviamente però, il termine ha assunto un significato differente, che va a indicare il dipendente pubblico che segnala un illecito di cui viene a conoscenza nel suo stesso ambiente lavorativo. Non esiste un termine semanticamente uguale in italiano, capace di tradurre il termine e il suo significato. Rilevava questa situazione l’Accademia della Crusca in un articolo del 2014, in cui gli esperti linguisti spiegavano che, come si legge nel testo, “l’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della cosa a cui la parola fa riferimento”. L’Anac sul proprio portale spiega che il whistleblower è un dipendente della pubblica amministrazione (ma anche, più precisamente come sottolineato dall’Autorità, di un ente pubblico economico un ente di diritto privato che sia sottoposto a controllo pubblico) oppure un lavoratore di un fornitore della pubblica amministrazione, che segnala comportamenti o situazioni irregolari non di interesse personale ma generale. Situazioni illecite di cui il soggetto segnalatore è venuto a conoscenza a causa del suo ruolo di dipendente dell’amministrazione o del fornitore dell’azienda pubblica. Per fare un esempio, si pensi a un impiegato amministrativo di una società pubblica che si accorge di irregolarità nei bilanci e decide di informare l’autorità giudiziaria dell’accaduto, affinché approfondisca la vicenda.

Il termine è molto diffuso nei Paesi anglosassoni. Negli Stati Uniti addirittura, come ricorda ancora il sito dell’Accademia della Crusca, la prima legge a tutela di queste figure risale al False Claim Act (la cosiddetta “Lincoln Law” in onore dell’omonimo presidente) con cui da una parte si indicavano le responsabilità di chi frodava il Governo, dall’altra si istituivano tutele per i “segnalatori” contro licenziamenti ingiusti e forme di mobbing. Non solo: da allora, con questa norma, è prevista una ricompensa per il whistleblower, cioè una percentuale dei fondi che lo Stato ha potuto recuperare grazie alla segnalazione dell’illecito. Vediamo invece cosa prevede la normativa italiana riguardo all’attività di whistleblowing e alle tutele garantite alla persona che segnala il presunto illecito.

Come funziona il processo di whistleblowing

La legge italiana contempla la figura del whistleblower, sebbene nelle norme non venga apertamente citato il termine in lingua inglese. La legge 179 del 30 novembre 2017 (il cui testo completo è disponibile sulla Gazzetta ufficiale), entrata in vigore con apposito provvedimento il 29 dicembre 2017, tratta il tema della tutela del lavoratore che segnala illeciti, andando a modificare all’articolo 1 il precedente articolo 54-bis del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001. Innanzitutto viene espresso il concetto che la segnalazione può essere fatta al “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” in azienda oppure all’Anac o anche all’autorità giudiziaria “ordinaria o a quella contabile”.

Poi, la legge sottolinea le tutele per il dipendente che svolge il ruolo di whistleblower, spiegando che il lavoratore non può subire ripercussioni sul posto di lavoro. Dunque il dipendente non può essere, come riporta la legge, “demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. In caso si verificassero tali circostanze nocive, il whistleblower può segnalare la situazione all’Anac – o possono farlo i sindacati per lui. A quel punto, la segnalazione sulla ritorsione verrà trasmessa agli organismi di garanzia, come il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nei commi e articoli successivi, la legge precisa il valore del “segreto”, specificando che l’identità del whistleblower non deve essere rivelata. La legge sottolinea tre casi particolari:

  • Nel procedimento penale, i dati del segnalante sono tutelati dalle disposizioni sul segreto contenute nell’articolo 329 del Codice di procedura penale;
  • Nel procedimento alla Corte dei conti non può emergere chi sia il whistleblower fino alla conclusione dell’istruttoria;
  • Nel procedimento disciplinare, se l’identità del whistleblower serve alla persona incolpata per la propria difesa, questa può essere rivelata solo su consenso del diretto interessato.

Diffamazione e calunnia

Potrebbe anche verificarsi il caso in cui il whistleblower in realtà non lo sia e dunque non svolga la segnalazione in buona fede, ma commetta reati come calunnia o diffamazione. Qualora la situazione dovesse essere accertata, almeno con una sentenza di condanna in primo grado, al soggetto non saranno garantite le tutele fin qui descritte.

Whistleblowing, normativa europea

Nel 2019, l’Unione europea ha approvato una direttiva sul whistleblowing che fissa standard comuni di protezione nei confronti dei whistleblower, per uniformare le tutele tra i diversi Stati.

Whistleblower, legge sull’anticorruzione e sanzioni

La legge sull’anticorruzione prevede anche che Anac applichi alcune sanzioni:

  • In caso di ritorsione sul posto di lavoro verso il whistleblower (se viene licenziato o demansionato per esempio), il responsabile dell’adozione della misura ritorsiva rischia una sanzione da parte dell’Anac i 5.000 e i 30.000 euro.
  • Se nell’amministrazione manca una procedura per inviare le segnalazioni, il responsabile rischia sanzioni tra i 10.000 e i 50.000 euro.
  • Se il responsabile designato non verifica le segnalazioni che ha ricevuto, rischia una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

Whistleblower e Anac

Per il whistleblowing, l’autorità nazionale anticorruzione sul proprio portale ha messo a disposizione una procedura online destinata ai dipendenti pubblici, collaboratori o lavoratori di fornitori di beni, servizi o aziende che realizzano opere per la pubblica amministrazione.

La procedura (disponibile qui oppure anche tramite rete Tor per garantire ancora più l’anonimato). Una volta inoltrata la segnalazione, il whistleblower riceverà un key code che potrà utilizzare per comunicare con l’autorità in modo anonimo, senza dover indicare i propri dati.

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