Istituti di vendite giudiziarie e scontrino elettronico: in un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, le istruzioni per gestire la situazione alla luce degli esoneri previsti dalla legge, ricordando anche la normativa sui corrispettivi e le relative scadenze.
Il caso dell’istituto di vendite giudiziarie
Un istituto di vendite giudiziarie ha scritto all’Agenzia delle entrate spiegando di occuparsi, in virtù di una concessione ministeriale, di vendere beni provento di procedure concorsuali ed esecutive, tra cui figurano anche beni mobili che vengono aggiudicati dagli acquirenti in blocco. Il dubbio in materia fiscale dell’istituto è sull’emissione dello scontrino elettronico. Viene infatti fatto notare all’Agenzia delle entrate che, secondo l’interpretazione delle normative, per la vendita al dettaglio l’istituto dovrebbe dotarsi di un registratore telematico per ogni procedura, con grandi oneri a proprio carico.
Da ricordare, in generale, che fino al 31 dicembre di quest’anno è obbligatorio emettere scontrino o ricevuta, anche se per i contribuenti con volume d’affari superiore ai 400.000 euro dal primo luglio è obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi. Lo stesso obbligo di trasmissione (e memorizzazione, non meno importante) degli scontrini elettronici dal primo gennaio 2020 si applicherà anche a chi ha volumi d’affari minori.
Gli esoneri
L’Agenzia delle entrate in risposta al quesito ha sottolineato come esista una lista precisa (in un decreto del 10 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) in cui vengono indicati i soggetti esonerati dalla trasmissione e memorizzazione degli scontrini elettronici.
Viene rilevato che gli istituti di vendite giudiziarie che fanno commercio al dettaglio non sono esonerati dai corrispettivi telematici. Per cui, gli scontrini vanno trasmessi. Al contrario, la fattura non è obbligatoria, nel caso di vendita al dettaglio di beni va emessa solo se richiesta esplicitamente dal cliente e solamente prima che sia effettuata l’operazione.