La fattura elettronica si sta affermando come titolo idoneo per emettere un decreto ingiuntivo, senza obbligo di deposito dei registri. La tendenza viene constatata in numerose sentenze, che hanno affermato la validità dell’e-fattura per procedere. Approfondiamo la situazione e capiamo i motivi di queste decisioni.
L’ammissione del decreto ingiuntivo
Affinché il ricorso per decreto ingiuntivo sia considerato ammissibile, si deve fornire una prova scritta in ordine all’esistenza del diritto. Ai sensi dell’art. 634 comma 2, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
In caso di crediti emergenti da fatture cartacee, viene quindi normalmente richiesto il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono annotate, al fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica si susseguono le sentenze a favore del fatto che queste siano già di per sé titoli idonei per l’emissione, in favore di chi le ha emesse, di un decreto ingiuntivo (Tribunale di Padova 8 agosto 2019, Tribunale di Verona 29 novembre 2019), senza quindi l’obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
I motivi
I motivi possono essere così riassunti. Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato:
- che la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento
- e che nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd. ricevuta di scarto.
Il Sistema di Interscambio (SdI) genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali. L’art. 1, comma 1, lettera l), quinquies (titolato: «Definizioni») del D.Lgs. n.82/2005 «Codice dell’Amministrazione Digitale» (CAD), prevede che: «1. Ai fini del presente codice si intende per […] i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
È proprio in ragione di queste caratteristiche che l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972. Ne deriva che, per tali soggetti debba ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Conclusione
Sembra quindi essere questo l’orientamento prevalente. Segnaliamo tuttavia che il tribunale Vicenza (in data 25 ottobre 2019) ha espresso parere contrario motivato dal fatto che la prescrizione della produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c. è finalizzata a consentire un controllo estrinseco sulla regolare tenuta delle scritture in cui le fatture vengono conservate, esigenza che non può considerarsi assolta con la fatturazione elettronica.
Secondo i giudici di Vicenza infatti il Sistema di Intercambio (SDI) garantirebbe esclusivamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere iscritte; ai fini della valutazione della prova scritta ex art. 634, comma 2, c.p.c., il ricorrente dovrà pertanto continuare a produrre l’estratto autentico dei registri Iva o, ove non esistenti, delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c..