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Fatture passive, ecco come e quando registrarle

La registrazione delle fatture di acquisto deve avvenire con la data di ricevimento e con riferimento al periodo di esigibilità e detrazione: vediamo i dettagli

Pubblicato il 05 Dic 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

regime forfettario

DOMANDA

Premesso che non è più obbligo protocollare i documenti fatture passive, ad oggi nel mio ufficio si fa ugualmente. A novembre ho ricevuto fatture di ottobre e fatture di novembre, tutte registrate e protocollate progressivamente e nella chiusura Iva di ottobre i protocolli sono stati sballati diciamo così. Secondo lei è corretto il mio modo di operare o le fatture di novembre registrate a novembre era meglio se le avessi registrate dopo il 16 novembre, chiudendo prima l’Iva di ottobre e non avendo quindi problemi di protocollo? Il commercialista mi ha detto che ogni qualvolta ricevo un documento devo registrarlo e non aspettare dopo il 16.

Secondo quesito: Iva di settembre chiusa il 16 ottobre, a novembre ricevo fattura di settembre( in ritardo) come devo comportarmi? La registro a novembre con detraibilità novembre o settembre? Se a settembre cosa devo fare, ri-aprire l’Iva e chiuderla?

Simona Tengatti

RISPOSTA

Le norme che disciplinano  le modalità e i termini di registrazione delle fatture passive e della detrazione dell’Iva sono:

  • l’articolo 1 del DPR 100/1998, che prevede: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é  in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”;
  • l’articolo 19, comma 1, DPR 633/1972, secondo cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed é esercitato al più  tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione é sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Ne consegue che, indipendentemente dalla numerazione delle fatture di acquisto , che è stata “derubricata” ad attività interna amministrativa, Lei può registrare le fatture ricevute in ordine del loro arrivo, differenziandole  in base al  periodo di esigibilità. Per esempio, se Lei riceve il 4 novembre 2019 una fattura di acquisto per una operazione effettuata (con riferimento all’art.6 DPR 633/1972, ossia consegna beni o pagamento avvenuto) nel mese di ottobre 2019, potrà registrarla con la data di ricevimento e con riferimento al periodo di esigibilità ottobre 2019. In pratica nella prima quindicina di novembre 2019 Lei registrerà sia fatture con esigibilità ottobre che novembre, sarà il software che effettuerà la liquidazione a distinguere le fatture in base al mese/trimestre di esigibilità e a farle concorrere nella liquidazione del corretto periodo di esigibilità.

Se dovesse ricevere a novembre una fattura con data di esigibilità settembre lei potrà registrarla indicando come periodo di esigibilità il primo disponibile (nel senso di non liquidato definitivamente) posto che Lei   può esercitare la detrazione  “…al più  tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione é sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” fatta eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno 2019 ma ricevute dopo il 31 dicembre 2019, per cui opera la disposizione (irragionevole, a mio avviso e in conflitto con l’art.19 sopra citato) per cui la detrazione è consentita nell’anno 2020 e non nell’anno 2019.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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