DOMANDA
Se ricevo dallo stesso fornitore due fatture elettroniche, una di 2000 euro e una di 1500 euro, posso pagarle in contanti o sono obbligato a fare pagamenti in forma tracciabile?
L’articolo 49 del GL 231 del 21/11/07 parla di limite di 2999,99 euro per pagamenti in contanti e questo limite “si considera superato anche quando il pagamento è effettuato con più versamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” ma a mio parere in tal caso il pagamento non è frazionato in quanto pari ad ogni fattura.
Cristian Chinellato
RISPOSTA
Il problema deve essere esaminato, a mio avviso, con riferimento alla operazione nella sua globalità e non alla fattura, laddove per operazione si intende l’oggetto del contratto stipulato, scritto o verbale che sia, e dal quale scaturiscono le fatture.
La regola generale vigente oggi è dettata dall’articolo 49 del Decreto legislativo 231/2007, il cui comma 1 stabilisce che:
“È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.”
Il MEF ha avuto modo di chiarire che:
“l’avverbio complessivamente, contenuto nel primo comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Quindi, anche se l’operazione sovrastante le due fatture fosse unica, e il pagamento frazionato fosse “la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti”, lei potrebbe effettuare il pagamento in contanti, fermo restando il potere di valutazione del MEF circa la liceità della convenzione. Se invece ciascun fattura facesse riferimento ad una distinta operazione, il problema non si porrebbe.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome