Esperto risponde

Il numero di iscrizione al registro imprese: ecco cosa indicare sulla fattura elettronica

Nel compilare la fattura elettronica possono sorgere dubbi sull’indicazione del numero di iscrizione al Registro Imprese o il numero REA, Repertorio Economico Amministrativo. Facciamo chiarezza

Pubblicato il 16 Dic 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

regime forfettario

DOMANDA

Nelle specifiche tecniche sulla fattura elettronica allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018, per quanto riguarda i dati del cedente/prestatore da riportare sulla fattura, viene indicato quale numero di iscrizione al Registro Imprese, il numero REA, Repertorio Economico Amministrativo. Ma il numero di iscrizione al Registro Imprese non è quello che corrisponde al Codice Fiscale? (a meno che non si tratti di impresa individuale)

Infatti ho notato che molte società scrivono quest’ultimo e non il REA, come indicato dall’Agenzia delle Entrate. Quale dei due è il dato obbligatorio in base all’articolo 2250 del Codice Civile? Ho notato anche che molte società omettono di indicare in toto i dati di iscrizione nel registro delle imprese, arriveranno delle sanzioni per questo?

Rita Fiorini

RISPOSTA

Il tracciato xml di fattura elettronica riproduce i campi che le imprese utilizzano generalmente nella compilazione della fattura, ivi comprese  anche immagini del logo o dell’insegna. Le norme principali che disciplinano gli obblighi di contenuto anagrafico della fattura e, più in generale, degli atti e nella corrispondenza delle imprese, sono rispettivamente l’articolo 21 del DPR 633/1972, l’articolo 6 del DPR 605/1973 e l’articolo 2250 del Codice Civile.

L’articolo 21 de DPR 633/1972 (I.V.A.), comma 2, lettere c) e d),  prevede l’obbligo di  indicazione della “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti” e del numero di partita IVA.

L’articolo 6 del DPR 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) prevede che “Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente”

L’articolo 2250 del Codice Civile prevede l’obbligo di indicazione dello “…ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione”.  Il numero di iscrizione al registro Imprese è il codice fiscale.

L’articolo 2250 impone anche la indicazione negli atti e nella corrispondenza:

  • Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la indicazione, secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio dell’importo del capitale sociale, nonché la esistenza di un socio unico;
  • l’eventuale stato di liquidazione.

Indicando quindi in fattura il codice fiscale e la partiva IVA dell’emittente si consente la identificazione del soggetto passivo sia ai fini dell’anagrafe tributaria sia del registro delle imprese. Non ho mai visto irrogare sanzioni per la mancanza di indicazioni del capitale sociale o delle altre informazioni anche perché indicando la iscrizione al registro delle imprese (quindi il codice fiscale) si ricavano tutte le altre informazioni.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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