DOMANDA
In data 22 ottobre 2019 è stata scartata una fattura elettronica, ma ci siamo accorti dello scarto solo dopo un mese. Chiaramente non possiamo rifare la fattura con lo stesso numero e la stessa data, perchè sono ormai trascorsi i tempi. C’è qualcosa che possiamo fare per evitare le sanzioni?
Forse si può fare una nota di credito (interna), senza inviarla e poi rifare la fattura con una nuova data e un nuovo numero?
Francesca Leucci
RISPOSTA
La fattura non trasmessa si ha per non emessa, ragion per cui non ha alcun senso emettere una nota di credito “interna” per stornare un documento giuridicamente inesistente (a meno che il suo gestionale non lo obblighi a ciò). Però penso che non sia questa la strada opportuna.
Infatti, se la emissione della fattura con data 22 ottobre è necessaria perché in quella data si sono realizzate le condizioni previste all’articolo 6 del DPR 633/1972 (consegna dei beni o pagamento), Lei non ha altra scelta che emettere immediatamente la fattura, con data 22/10/2019 e trasmetterla al SDI. Se la fattura è stata considerata nelle liquidazioni periodiche la sanzione applicabile, a norma dell’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 471/1997 è pari a 250 Euro, ridotti ad 1/9 se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla omissione.
Se viceversa non si sono ancora realizzate le condizioni previste dall’articolo 6 del DPR 633/1972, potrà emettere la fattura quando tali condizioni si realizzeranno.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome