Uno dei problemi segnalati in questa fase da molti soggetti è il rischio di sanzioni anche per lievi ritardi nell’invio di fatture e scontrini elettronici (“corrispettivi telematici“).
La questione fa parte dei tanti timori che stanno scatenando il panico tra i piccoli esercenti, a detta di Confesercenti Prato e Uncem, i quali nei giorni scorsi hanno denunciato che tanti negozi rischiano di chiudere per costi troppi alti e oneri burocratici legati alla digitalizzazione.
Corretta trasmissione fatture e scontrini elettronici
Sappiamo della necessità di assicurarsi la corretta trasmissione di fatture elettroniche e dati dei corrispettivi giornalieri, che se non trasmessi entro i 12 giorni previsti dalla legge, dal primo luglio 2019 portano all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.). Si applicano a tali violazioni (tanto che consistano in omissioni quanto in meri ritardi) sanzioni comprese tra il 90% ed il 180% dell’IVA non documentata con un minimo di 500 euro, con l’eccezione del caso in cui l’imposta sia in effetti stata liquidata correttamente, nel cui caso la sanzione prevista è determinata in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.
Resta applicabile l’istituto del c.d. “ravvedimento operoso” che permette al contribuente di sanare le violazioni versando spontaneamente (prima dell’inizio dell’accertamento) la sanzione ridotta ad 1/9 del minimo edittale. In alcuni scenari, ad esempio di ritardi ripetuti per problemi tecnici non tempestivamente diagnosticati e risolti, nei quali le violazioni abbiano riguardato un numero elevato di trasmissioni di fatture elettroniche scartate o non spedite o di tardivi invii di corrispettivi giornalieri, può anche essere più conveniente aspettare l’accertamento e fruire dell’applicazione del c.d. “cumulo giuridico” che prevede che nel caso di violazione ripetuta l’applicazione di una sola sanzione, aumentata però dal quarto al doppio.
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Adattare le sanzioni al mondo digitale
Ora, com’è noto, l’avvento del “fisco digitale”, con l’introduzione degli obblighi di fattura elettronica e di corrispettivi telematici, ha messo i contribuenti di fronte a nuovi adempimenti e nuove procedure, costringendo un po’ tutti a svolgere le attività amministrative in maniera diversa rispetto al passato. Se ciò da un lato ha permesso significativi miglioramenti in termini di efficienza e rapidità d’esecuzione, dall’altro altrettanto frequentemente ha posto nuovi problemi e nuove sfide a chi si occupa di amministrazione e fiscalità.
Tuttavia, c’è da chiedersi: le sanzioni nate in un mondo analogico sono corrette anche nel nuovo mondo digitale? È indubbio (trattandosi di norme entrate in vigore nel 2016) che queste violazioni siano state previste per un mondo analogico, in cui l’omessa o irregolare documentazione ai fini IVA (quindi omessa fattura o scontrino) era dovuta al dolo o ad una colpa (errore/disattenzione) solitamente piuttosto grave ed a tali fattispecie siano parametrate. Invece nel mondo digitale, più veloce e apparentemente più semplice (“basta un click…”) si sono manifestate piuttosto frequentemente irregolarità e ritardi dovute a poca dimestichezza con gli strumenti, incompletezza degli stessi, eccesso di fiducia, malfunzionamenti mal segnalati.
Quante volte messaggi di errore poco chiari o superficialmente ignorati hanno spesso ingenerato nell’operatore l’errata convinzione che la fattura fosse stata inviata quando invece non lo era? Si tratta di scenari che si sono manifestati anche dopo il 30/06, data nella quale ha avuto termine il periodo di moratoria concesso dall’Agenzia delle Entrate per il quale erano state previste sanzioni ad hoc. A parere di chi scrive sarebbe corretto tenere conto che tali fattispecie costituiscono una “colpa lieve” e che, se risolte entro un lasso di tempo adeguato (ad es. entro il termine della liquidazione IVA di riferimento), esse non recano alcun aggravio per l’attività di accertamento del fisco ed un modesto incomodo per il cliente (che magari è colui che ha fatto scoprire il problema sollecitando l’invio della fattura).Sarebbe quindi opportuno che il legislatore valutasse l’opportunità di introdurre a regime una nuova fattispecie di “moderazione” delle sanzioni che tenesse conto della tenuità delle conseguenze di modesti ritardi di trasmissione dovuti a problemi tecnici o di connessione, errori, cattiva gestione degli scarti.
Una proposta di moderazione delle sanzioni
È opinione di chi scrive che sia ragionevole mantenere la previsione di sanzioni per di ritardi di invio superiori ai 12 giorni; si tratta in effetti di violazioni non meramente formali, foriere di problemi al destinatario del documento (cliente) e quindi non prive di conseguenze. D’altro canto è innegabile che sarebbe altrettanto equo e proporzionato che tali sanzioni, a fronte di un ritardo modesto e contenuto all’interno di quelle che sono le tipiche tempistiche delle procedure amministrative (e quindi entro la liquidazione dell’IVA di periodo) godesse di una riduzione adeguata a rendere poco oneroso e non opprimente il ravvedimento.
In particolare ci parrebbe proporzionata la disposizione di una sanzione ridotta ad un quinto delle sanzioni edittali solo per le violazioni sanate entro il termine della liquidazione Iva di riferimento, ovviamente mantenendo la possibilità di applicare il meccanismo del ravvedimento operoso entro lo stesso termine. Nella nostra proposta, la sanzione base per il singolo ritardo ammonterebbe a 50 euro che potrebbe venire ridotta in caso di ravvedimento a 5,56 euro, ovviamente nel presupposto di IVA correttamente liquidata e versata nei termini. In questo modo si restituirebbe proporzionalità al sistema sanzionatorio attuale, evitando accanimenti nei confronti di contribuenti colpevoli non di volontà di evadere l’imposta, ma semplicemente di poca dimestichezza con il nuovo mondo digitale e le sue peculiarità.