DOMANDA
La questione delle fatture elettroniche ricevute a cavallo dell’anno mi è chiaro, altrettanto però non mi è chiaro se, chi emette fattura per esempio in data 30/12 e la invia allo SDI per esempio il 2 gennaio possa inserirla normalmente nella liquidazione di dicembre, registrandola in contabilità nella data di emissione 30/12.
Maria Gatto
RISPOSTA
L’articolo 1 del DPR 100/1998, che prevede: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili…”.
L’elemento discriminante ai fini dell’inclusione di una operazione nella liquidazione IVA è quindi il periodo di esigibilità (nel suo caso dicembre 2019), non la data di registrazione in contabilità. Convenzionalmente, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21, secondo comma, del DPR 633/1972, con l’inserimento della lettera g-bis, (che prevedono che la fattura deve contenere la indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”) il periodo di esigibilità si determina in relazione alla data della fattura.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome